Vi spieghiamo la Carta Verde
Ecco cosa fare in caso di incidente con uno straniero
in Italia o quando siamo allestero (da www.asaps.it)
di Roberto Rocchi
Lapprossimarsi
della stagione estiva è, da sempre, sinonimo di risveglio
di quegli appetiti turistici che portano spesso molti automobilisti
a compiere lunghi viaggi. Per questo motivo, ogni volta, si ripresenta
la necessità di dover decidere quali documenti portare
al seguito, primi fra tutti quelli di carattere assicurativo che
ci coprono da eventuali e certamente non graditi imprevisti.
Non è un caso, se già rimanendo coinvolti sul territorio
italiano in un sinistro stradale con veicoli di nazionalità
straniera, si incontrano non poche difficoltà per denunciare
correttamente lincidente e giungere ad una soddisfacente
definizione della pratica risarcitoria. Senza considerare il fatto,
poi, che se il sinistro avviene allestero tutto si complica
e qualche volta si potrebbero avere brutte sorprese. Ecco perché,
negli anni scorsi, la stessa Unione europea ha voluto regolare
in maniera più efficace il cosiddetto sistema della Carta
Verde, che tutti conoscono forse più di nome che
di fatto e che certamente pochi sanno realmente in quale modo
adoperarla e quali sono le procedure per richiedere il risarcimento
del danno patito. Abbiamo allora pensato di esaminare nel dettaglio
la materia e fornire utili informazioni, che comunque speriamo
non debbano mai essere messe in pratica.
Cominciamo col dire che la Carta Verde è un certificato
internazionale di assicurazione, che consente ad un veicolo di
entrare e circolare in un Paese estero in regola con la normativa
sullassicurazione rc-auto. A rilasciarla è il proprio
ufficio nazionale, altrimenti chiamato bureau, che
in Italia trova sede a Milano presso lUfficio Centrale Italiano
(U.C.I.). LU.C.I. è dunque lufficio nazionale
di assicurazione per lItalia e si occupa anche dei veicoli
immatricolati negli altri Paesi che circolano sulle strade ed
autostrade di casa nostra. Costituito nel 1953, lU.C.I.
opera nel sistema Carta Verde che trae origine da
una normativa approvata dal Comitato dei Trasporti su strada
in seno alla Commissione europea, su esplicita indicazione dellO.N.U.
(Organizzazione delle Nazioni Unite) che ha voluto tracciare alcune
linee guida per la conduzione dei veicoli a motore e per il regime
documentale. LUfficio Centrale Italiano si occupa pertanto
della gestione di ogni pratica relativa al risarcimento dei danni
causati, sul suolo italiano, da veicoli immatricolati o registrati
in stati esteri e, secondo alcune particolarità, anche
dei sinistri subiti allestero da veicoli italiani. Tutto
questo avviene sulla base di convenzioni internazionali stipulate
con gli analoghi uffici nazionali di assicurazione (per lappunto
chiamati bureaux), che si sono andati costituendo dopo avere recepito
il sistema europeo della Carta Verde. Naturalmente
lU.C.I., oltre ad essere abilitato al risarcimento dei danni
causati da veicoli esteri che si trovano sul territorio italiano,
provvede anche alle analoghe operazioni per quanto riguarda il
territorio della Repubblica di San Marino e della Città
del Vaticano, che sono annoverati come suolo italiano
per convenzione.
Fatte queste premesse, quando si parla di trattazione dei risarcimenti,
intendiamo la liquidazione dei danni agli aventi diritto (cioè
agli automobilisti danneggiati), ciò significa che lUfficio
Centrale Italiano, come gli altri bureaux europei,
dispone di adeguate risorse finanziarie in grado di versare somme
per il risarcimento. Ma chi ne sostiene i costi?
Per comprenderlo dobbiamo ricordare come lU.C.I. sia un
vero e proprio consorzio fra le imprese di assicurazione, che
dispone pertanto di un Presidente (Raffaele Pellino), di un Consiglio
di amministrazione e di unAssemblea dei soci. Pur essendo
un organismo privato esercita una funzione pubblica (controllata
dal ministero delle Attività Produttive) e si autofinanzia
attraverso la trattazione dei sinistri provocati in Italia dai
veicoli esteri, senza incidere sui costi delle polizze e dunque
sulle tasche degli utenti (i compensi relativi alla
trattazione dei sinistri sono stabiliti da convenzioni internazionali
stipulate con gli altri Bureaux ).
Soltanto per farci unidea della mole di lavoro che interessa
questo ufficio, nel corso del 2003 sono stati definiti, dall'U.C.I.
e dalle Società corrispondenti delle Compagnie di assicurazione
estere, qualcosa come 38.443 risarcimenti corrispondenti ad altrettanti
sinistri stradali, molti dei quali addebitati a veicoli di nazionalità
tedesca, francese, austriaca e svizzera, dunque in Italia per
evidenti motivi turistici.
Quello che però non tutti sanno, è che la cosiddetta
Carta Verde non è obbligatoria per tutti e
in alcuni Paesi è possibile entrare e circolare senza alcun
documento assicurativo. Vediamo di esaminare la situazione nel
dettaglio. Allo stato attuale è necessario il possesso
della Carta Verde per i veicoli i cui conducenti intendono recarsi
nei seguenti Paesi esteri: Albania, Andorra, Bielorussia, Bulgaria,
Bosnia Erzegovina, Estonia, Iran, Israele, Lettonia, Lituania,
Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Polonia, Romania, Serbia
e Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina. I Paesi, invece, nei
quali un veicolo italiano può circolare senza il certificato
internazionale di assicurazione (poiché la normale polizza
Rc-auto italiana ne comprende lestensione) sono i seguenti:
Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo,
Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
Tuttavia, è bene ricordare che con lingresso di nuovi
stati nellUnione europea, non è più necessario
avere al seguito la Carta Verde per entrare e circolare in Estonia,
Lettonia, Lituania, Malta e Polonia.
Dunque, vale la pena ribadirlo, con la Carta Verde è possibile
recarsi in uno degli stati menzionati certi di poter circolare
liberamente ed in regola, con gli obblighi previsti in quel Paese
per quanto concerne la copertura assicurativa dellauto.
Se, invece, volessimo visitare uno dei Paesi in cui la carta verde
è ancora obbligatoria e ci si dovesse accorgere che non
si ha con sé il certificato internazionale, allora è
possibile rimediare acquistando una polizza temporanea alla frontiera,
anche se a un costo un poco superiore alla normale Carta Verde
rilasciata dal proprio assicuratore. Questo documento, infatti,
non sempre viene rilasciato dalle imprese di assicurazione, anche
se oramai è consuetudine unirlo alla documentazione assicurativa
senza alcun costo aggiuntivo. Alcune compagnie di assicurazione,
tuttavia, rilasciano la Carta Verde soltanto su richiesta e di
solito vi applicano un prezzo comunque molto modesto. Fin qui,
dunque, nulla di strano se non linvito a vagliare attentamente
lindice dei Paesi nei quali il certificato internazionale
di assicurazione è obbligatorio e provvedere in merito
se non si ha in tasca una Carta Verde. Cosa fare,
invece, per quando sintende ottenere un indennizzo per un
incidente stradale nel quale risulti completamente responsabile
il conducente dellaltra vettura?
Innanzitutto occorre differenziare le modalità di richiesta
a seconda se ci si trova sul territorio italiano o in uno Stato
estero. Cominciamo da un sinistro cagionato in Italia da un veicolo
immatricolato allestero.
In questo caso bisognerà inviare una lettera raccomandata
(con avviso di ricevimento) direttamente allU.C.I. al seguente
indirizzo: U.C.I. Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione
39, 20145 Milano.
Nella richiesta di risarcimento occorrerà indicare la targa
del veicolo e lesatta appartenenza allo Stato estero; le
caratteristiche tecniche (tipo e modello, ad esempio: Opel Astra
1.600); le generalità e lindirizzo completo del proprietario
del mezzo; le generalità e lindirizzo del conducente;
il nome della compagnia di assicurazione e, per quanto possibile,
il numero della polizza assicurativa e la data di scadenza; lautorità
di polizia eventualmente intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia
Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc
); leventuale
copia della constatazione amichevole dincidente (modulo
CID) che, ricordiamo, vale anche per sinistri dove sono coinvolti
veicoli stranieri; la copia della Carta Verde (dellantagonista)
con lesatto numero identificativo e per finire una breve
descrizione dellevento infortunistico. Se lincidente
stradale ha provocato danni a veicoli o cose, bisognerà
indicare anche i giorni e gli orari in cui si è disponibili,
per far sì che il liquidatore (italiano) incaricato dalla
compagnia estera possa visionare lauto e redigere una regolare
perizia. Se invece vi sono state lesioni alle persone, occorre
indicare anche letà degli infortunati, lattività
svolta, il reddito annuo e lattestazione medica che certifichi
la guarigione o linfermità permanente riscontrata
dopo levento. LU.C.I., in base ai dati forniti nella
richiesta di risarcimento, provvederà ad incaricare della
trattazione del sinistro lufficio corrispondente nominato
dalla compagnia di assicurazione estera. Se invece i dati pervenuti
dal danneggiato non permettono lesatta individuazione dellimpresa
di assicurazione, lufficio nazionale di assicurazione dovrà
svolgere accertamenti nel Paese dimmatricolazione ed i tempi
di risarcimento, naturalmente, saranno più lunghi. Le ricerche,
infatti, vengono svolte interessando il corrispondente bureau
dello Stato estero e per questo è quanto mai opportuno,
ai fini risarcitori, indicare fin dalla prima richiesta tutti
gli elementi utili per lidentificazione del mezzo, del conducente
e soprattutto della compagnia presso la quale è assicurato.
Cosa fare, invece, quando il sinistro stradale si è verificato
in uno dei Paesi aderenti al sistema Carta Verde e
compreso nel cosiddetto spazio economico europeo (cioè
tutte le nazioni dellUnione europea unitamente ad Islanda,
Liechtenstein e Norvegia)?
Anche in questo caso esistono due differenti procedure, a seconda
se il mezzo è stato identificato (ed è assicurato)
o meno.
Nella prima ipotesi ci si può avvalere di una particolare
procedura prevista dal decreto legislativo nr.190 del 30 giugno
2003, secondo la quale per individuare lassicuratore e il
relativo mandatario italiano che si occuperà della liquidazione
del danno, basterà scrivere allIsvap (Istituto di
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo),
che si trova a Roma in via del Quirinale 21. Ottenuta tale informazione
si dovranno prendere contatti diretti con la Società italiana
che funge da mandataria. Qualora lassicurato estero o il
mandatario italiano non abbiano fornito una risposta alla richiesta
di risarcimento entro tre mesi dalla data della stessa, il danneggiato
può richiedere lintervento dellU.C.I., così
come avviene quando lassicuratore estero non abbia provveduto
a nominare un proprio mandatario in Italia per la trattazione
dei sinistri. A questo proposito, infatti, è utile ricordare
come una direttiva Ue, proprio per semplificare il compito dellautomobilista
che deve essere risarcito per un danno subito allestero
(e più precisamente nellarea della Carta Verde),
obbliga ogni impresa di assicurazione a nominare, in ciascuno
dei Paesi dello spazio economico europeo, un mandatario per la
trattazione dei sinistri. Ciò consentirà a chiunque
resti coinvolto in un sinistro stradale provocato da un veicolo
straniero, di avere un interlocutore diretto con il quale trattare
il risarcimento anche in sede giudiziale. Qualora, invece, si
abbia subito un sinistro in uno dei Paesi dello spazio economico
europeo da un veicolo non identificato o non assicurato, è
comunque possibile richiedere lintervento dellUfficio
Centrale Italiano, il quale opererà per conto della Consap
(lorganismo che in Italia gestisce il Fondo di Garanzia
Vittime della Strada). Naturalmente, in questultima ipotesi,
è sempre bene avvertire le autorità del posto e
fare in modo che venga redatto un verbale di constatazione, dove
si evinca il giorno del fatto ed ogni altro particolare che potrebbe
risultare utile per la definizione della pratica infortunistica.
Non è detto, infatti, che un veicolo non identificato sia
necessariamente privo della copertura assicurativa e taluni indizi
possono talvolta risultare estremamente importanti per riuscire
ad identificare il veicolo interessato. Ecco perché, in
tutti i casi, quando si rimane coinvolti in un sinistro che interessa
veicoli stranieri o esso si verifichi al di fuori dellItalia,
è sempre bene avvisare il più vicino posto di polizia
e consentire che si compiano tutti i rilievi di legge, anche nel
caso in cui vi sia una responsabilità concorsuale nella
dinamica dellevento.
Con queste informazioni, dunque, speriamo di aver contribuito
ad illustrare, in maniera chiara ed efficace, lutilità
e le modalità di risarcimento del sistema Carta Verde,
che vede impegnato lUfficio Centrale Italiano quale garante
degli interessi di ogni assicurato italiano.
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