CIRCOLAZIONE STRADALE AUTOCARAVAN
GIURISPRUDENZA e STORIA
Con protervia ed impegno meritevoli di migliori cause, alcuni
sindaci proseguono la "persecuzione" nei confronti delle famiglie che viaggiano
in autocaravan.
Per impedire la circolazione e/o la sosta alle famiglie in autocaravan alcuni
sindaci hanno messo in campo tattiche sempre diverse per eludere i nostri interventi
e le leggi.
Ecco le tattiche messe in campo da alcuni sindaci
a partire dagli anni 80.
Il sindaco:
· asserisce che: il sostare dell'autocaravan equivale al campeggiare
· asserisce che la sosta delle autocaravan comporta l'inquinamento del territorio
· asserisce che i camper (autoveicoli) si accomunano con le roulotte (rimorchi)
e le tende (attrezzature)
· asserisce che allestire un'area riservata alle autocaravan consente di vietarne
la circolazione nel resto del comune
· emana ordinanze semestrali e/o annuali per rendere difficile alle Prefetture
e Preture comprendere il tema e mantenere in vigore la nuova ordinanza anche
alla presenza di una condanna
· invita i contravvenzionati ad evitare il ricorso al Prefetto e ricorrere al
T.A.R., ben sapendo tempi e costi. Alcune Prefetture supportano tale "invito"
dichiarando che la Magistratura ordinaria non è competente a giudicare in tema
di divieti alle autocaravan
· emana un'ordinanza per far installare all'ingresso di una strada o di un parcheggio
una sbarra a 2 metri dal suolo, impedendo "fisicamente" la circolazione delle
famiglie in autocaravan.
Il pretesto capzioso: Riservare l'area parcheggio
alle autovetture
Il sindaco decide di riservare i parcheggi alle sole autovetture.
In via puramente astratta, il sindaco adempie a quanto previsto dal Nuovo Codice
della Strada, infatti, non ricorda nemmeno il termine autocaravan ma, di fatto,
ne impedisce la sosta e/o la circolazione.
Il ragionamento e il diritto
Già nel 1986, il Ministro dei Lavori Pubblici chiarì l'ambito delle limitazioni:
i sindaci potevano attivare limitazioni riferendosi all'art. 4 del D.P.R. N.
393/1959 (Vecchio Codice della Strada). A pagina 22 della Gazzetta Ufficiale
n. 17 del 22.01.1986, punto D - Disciplina della circolazione stradale nei centri
abitati -il Ministro ricorda: " la sosta dei veicoli va ricompresa nella nozione
tecnica ed in quella giuridica di circolazione stradale ... provvedimenti a
carico delle sole autocaravan non sono ammissibili ... e mai dunque in termini
puramente discriminatori rispetto ad altri autoveicoli recanti le stesse caratteristiche
di peso e/o ingombro. ... la possibilità che le autorità competenti emanino
autonomi provvedimenti in grado anche di incidere, in certa misura, sulla libera
circolazione delle autocaravan ... solo richiamandosi a distinte e specifiche
discipline normative ... ove si riscontrasse l'assoluta necessità di precludere
l'accesso alle autocaravan ... il relativo provvedimento sarà di competenza
del prefetto per motivi di esclusiva sicurezza pubblica ... Si ribadisce - in
conclusione -che al contrario in nessun caso potrà procedersi in base a divieti
di circolazione e sosta sulle strade, che si possano configurare come effettiva
azione aprioristica di indiscriminata repressione, dato che le autocaravan hanno
la medesima libertà di circolazione rispetto agli altri autoveicoli di pari
ingombro, cui sono perfettamente equiparate ai fini della dinamica della circolazione"
Per eludere quanto sopra, il sindaco emana un'ordinanza, richiamando in premessa
genericamente gli articoli 5, 6, 7 del Codice della Strada ma evitando di riportare
i motivi tecnici che giustificherebbero il divieto d'accesso al parcheggio alle
autocaravan.
Codice della Strada
· Art. 5 3. I provvedimenti ... sono emessi ...
a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico
mediante i prescritti segnali.
· Art. 7 Regolamentazione nei centri abitati 1.
Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanze del sindaco ... b) limitare
la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate
esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico,
ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei
Lavori Pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente,
il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali
e ambientali. a) motivi di sicurezza pubblica ... in relazione alle esigenze
della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade
In tutti i casi esaminati, l'ordinanza si appalesa
del tutto priva di motivazione (in particolare in ordine ai criteri che hanno
indotto l'amministrazione ad emanarla) e, a chi si appresta a valutare la condotta
dell'Amministratore, si erge un muro impenetrabile ed ogni disquisizione è puramente
accademica.
Anche per il Nuovo Codice della Strada, la discriminazione
e/o limitazione diretta ad una particolare categoria di veicoli potrebbe essere
ammissibile soltanto se richiesto da accertate e motivate esigenze della circolazione
stradale (articoli 5, 6, 7 del Codice della Strada). Le ordinanze fino ad oggi
da noi analizzate riportano motivazioni non idonee a giustificare e sorreggere
le relative prescrizioni.
In alcuni casi il sindaco ha addotto delle giustificazioni
per impedire la circolazione delle autocaravan ma si sono rivelate di una superficialità,
genericità ed erroneità addirittura esemplari.
In alcuni casi, il sindaco riferisce di problematiche
aggiuntive alla circolazione quando, disattendendo quanto previsto dal Codice
della Strada, non ha badato a deliberare il P.U.T. (Piano Urbano del traffico).
Per quanto detto, è evidente che le ordinanze
analizzate perseguono un fine diverso da quello pubblico.
E' pertanto incomprensibile come un fine pubblico,
di là dal mero richiamo, non suffragato da alcuno specifico riferimento, possa
essere perseguito accogliendo delle osservazioni/proposte che appaiono come
semplici attese.
Tantomeno è dato comprendere come possa perseguirsi il pubblico interesse facendo
riferimento ad improbabili esigenze di, un non altrimenti identificabile, carattere
tecnico.
Un provvedimento come quello in questione potrebbe essere ammesso, in astratto,
soltanto per comprovate e motivate esigenze di circolazione stradale.
Le ordinanze prese in esame, invece, evidenziano
una non congrua valutazione della situazione di fatto facente capo ad un'indimostrata
attività istruttoria, in ogni caso sommaria e non esauriente.
Il sindaco viola la legge quando vieta l'accesso
ad un parcheggio alle autocaravan, consentendolo invece alle autovetture, perché
non sussiste diversità in relazione alle esigenze della circolazione e/o alle
caratteristiche strutturali delle strade tra i due autoveicoli.
Uno schema estratto dai mensili Quattroruote ed
Autocaravan di Gennaio 1997 dimostra come sul mercato esistono autovetture di
grossa cilindrata di dimensioni pari, se non addirittura superiori, a quelle
d'alcune autocaravan.
Inoltre, vale ricordare che gli stalli di sosta (D.M. 01.02.1986) hanno una
superficie specifica di parcamento non inferiore a 20 mq. per veicolo (area
non custodita) e a 10 mq. per veicolo (area custodita). Il Regolamento d'Esecuzione
e Attuazione del Codice della Strada, alla figura II 444, indica lo stallo in
cm. 230x450. Per quanto detto, gli stalli hanno dimensioni tali da rendere pleonastica
la distinzione tra le dimensioni di un'autocaravan rispetto ad un'autovettura.
Codice della Strada art. 47, comma 2, lettera
b ed art. 54, comma 1
· lettera a) autovetture categoria M1 veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
· lettera m) autocaravan categoria M1 veicoli aventi una speciale carrozzeria
ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio
di sette persone al massimo, compreso il conducente.
In parole povere, autovetture e autocaravan, trovando le stesse opportunità
o difficoltà di rientrare in detti stalli di sosta, ambedue non possono incidere
in modo diverso sulla capienza del parcheggio.
LE SENTENZE
· 42/96 Sent. 2869/95 Cont. 11121 Cron. Pretura
Circondariale di Macerata, Sezione Distaccata di Recanati, 28.05.1996 Renata
Sfrappini contro Prefetto di Macerata. Era impugnato il verbale, elevato il
23.07.1994 dalla Polizia Municipale di Porto Recanati, per presunta violazione
dell'art. 7 del CdS per aver sostato l'autocaravan in zona vietata. Il Pretore
dedica ben quattro pagine ai Motivi della Decisione e dichiara "respinge l'opposizione
in quanto infondata, compensa per intero le spese di giudizio tra le parti"
Il commento
Basta osservare che, alla pagina 5 della sentenza, il Pretore conforta la sua
decisione ricordando che la Corte Suprema (Cass. pen. Sez. IV, 14.10.1964) ha
affermato "Poiché i comuni, nel destinare determinate aree a parcheggio, hanno
la facoltà di determinare ... le specie di veicoli ammessi a sostarvi ... deve
ritenersi vietato il parcheggio di un veicolo di specie diversa. Incorre, pertanto
nella contravvenzione ... il conducente che lascia il proprio motoveicolo in
sosta in un'area di parcheggio destinata dal Comune a sole autovetture". Il
Pretore cita una sentenza inerente al Vecchio Codice della Strada ma gli è "sfuggito"
che il contendere sottoposto al suo giudizio riguardava la discriminazione tra
autoveicolo (autocaravan) e autoveicolo (autovettura) ambedue appartenenti alla
stessa categoria M1 e che utilizzano analoghi stalli di sosta, e non tra un
motoveicolo (veicolo di cui all'art. 53 del CdS che si serve di stalli di sosta
particolarmente ridotti) e un'autovettura (autoveicolo che utilizza ampi stalli
di sosta). E' stato presentato appello.
· n. 146/96 Sent. n. 178/96 R.G. n. 3223 Cron.
n. 224 Rep. Pretura di Chiavari 06.06.1996 Giovanni Mazzoni contro Prefettura
di Genova. Era impugnato il verbale, elevato il 29.04.1995 dalla Polizia Municipale
di Chiavari, per presunta violazione dell'art. 7 del CdS per aver sostato con
autocaravan in zona vietata. Il VicePretore Onorario dedica ben quattro pagine
ai Motivi della Decisione e dichiara "l'opposizione deve respingersi perché
infondata e non ammissibile in questa sede. Concorrono giusti motivi per compensare
le spese, vista la difficoltà della materia e la novità della questione proposta".
Il commento
Basta osservare che è proprio la dichiarata "novità della questione" a non sussistere.
Non è stato presentato appello, visti i tempi ed i costi inerenti. Non è stato
presentato appello giacché, continuando le famiglie in autocaravan ad esercitare
quello che ritengono il loro diritto a circolare alla stregua delle famiglie
in autovettura (che il legislatore ha sempre confermato), ci sarà l'opportunità
di trovare giudici più attenti a valutare i documenti presentati in sede di
ricorso.
· SENT. 14 - CRON.45175 - R.C. 20358/96 datata
06.02.1997 Pretura di Recco 06.02.1997 Mauro Cappello contro Prefettura di Genova.
Era impugnato il verbale, elevato il 22.10.1994 dalla Polizia Municipale di
Camogli, per presunta violazione dell'art. 7 del CdS per aver sostato con autocaravan
in zona vietata (parcheggio riservato alle autovetture). Il Pretore Silvia Carpanini
respinge il ricorso e compensa le spese tra le parti.
Commento
il Pretore Silvia Carpanini evita di prendere atto del Nuovo Codice della Strada,
quale fatto innovativo nei rapporti tra utenti della strada e pubblici amministratori
, limitandosi a recepire gli obblighi e doveri degli utenti. In alcuni casi,
il Pretore si limita ad una semplice lettura come se ogni articolo non fosse
il frutto di una lunga storia e di una notevole giurisprudenza.
A pagina 4 il Pretore ricorda il dovere dell'utente ad osservare i comportamenti
imposti dalla segnaletica stradale .. per ovvia esigenza di certezza e sicurezza
mentre è proprio il legislatore che sottolinea in oltre 90 articoli del Codice
che la segnaletica stradale è deve essere il risultato di un progetto e sottoposta
ad una continua manutenzione sia per garantire la sicurezza e sia per dare una
certezza. E' oltremodo evidente che, l'asserzione del Pretore, collocato in
una realtà che vede l'insistere di segnaletiche stradali risalenti agli anni
30, diventerebbe pericolosa e contraria al volere del legislatore e porterebbe
a quella anarchia che, invece, il Pretore asserisce deriverebbe dalla mancata
cieca obbedienza dell'utente.
A pagina 5 e 6 il Pretore sostiene che i requisiti che il Nuovo Codice della
Strada prevede per il retro della segnaletica stradale hanno carattere esclusivamente
formale in quanto non vi si prevedono sanzioni. Anche in questo caso per il
Pretore il tempo non passa e le parole trasparenza amministrativa, diritti del
cittadino nei confronti della pubblica amministrazione non fanno parte del Nuovo
Codice della Strada. Il Pretore rifiuta di prendere atto della innovazione,
anzi, quello che il legislatore ha concesso alle pubbliche amministrazioni in
termini di tempo per adeguarsi viene ignorato limitandosi ad interpretare ed
estendere il termine "lievi difformità".
A confermare quanto da noi asserito vi è anche la corrispondenza del Capo dell'Ispettorato
Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale (Dr. Valeria Olivieri)
che con la lettera Prot. 4567/Divisione Area Tecnica 1/67 datata 05 marzo 1997
diretta al Sindaco di Riva del Garda ricorda e chiarisce vari temi.
Riguardo al concetto di strada e circolazione "In via preliminare occorre
osservare che a norma del 1° comma dell'art. 2 del Nuovo Codice della Strada,
per "strada" si intende l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei
pedoni, dei veicoli e degli animali. Per il termine "circolazione" vale la definizione
di cui al punto 9), comma 1 dell'art. 3 del Codice. Ai sensi del Codice, non
è la proprietà l'elemento caratterizzante di una strada in quanto tale, bensì
l'uso pubblico, anche di fatto, dell'area aperta alla circolazione. Per inciso
tale definizione si ritrova anche all'art. 2 del precedente testo unico delle
norme sulla circolazione stradale (DPR 393/59)";
Riguardo alle barriere artificiali poste a due metri dal suolo per impedire
l'accesso di alcuni veicoli" ... occorre chiarire che l'art. 175 del Regolamento
tratta dei dispositivi di segnalazione di ostacoli presenti sulle strade e non
eliminabili. Nel caso di specie gli ostacoli sono stati artificiosamente realizzati
e quindi l'art. 175 non è un riferimento adeguato. Anche in questo caso codesta
Amministrazione non ha correttamente interpretato le norme, neppure quelle previgenti.
Infatti il precedente regolamento di esecuzione (DPR 420/59) prevedeva all'art.
116 le modalità di segnalazione degli ostacoli e all'art. 159 vietava l'impiego
di segnali diversi d quelli prescritti dallo stesso Regolamento. Stesso divieto
è prescritto dall'art. 18 del precedente testo unico delle norme sulla circolazione
stradale. E' pur vero che le precedenti norme non prevedevano esplicitamente
sanzioni in caso di inosservanza, ma è anche previsto all'art. 234 del vigente
codice che la segnaletica doveva essere adeguata entro il mese di dicembre 1995
e che tale termine è ormai trascorso, con le conseguenze sanzionatorie del Nuovo
Codice. Il fatto che altre amministrazioni abbiano adottato sistemi analoghi
non rende regolare una segnaletica palesemente difforme. ... E in verità le
copie di ordinanze trasmesse da codesta amministrazione, in un arco di tempo
dal 1987 al 1996, non fanno mai riferimento ai portali installati, ma solo in
due casi alla istituzione del divieto di transito per veicoli di altezza superiore
ad 1,90 m in alcune aree. Cosa che di norma viene segnalata con il cartello
stradale di cui alla fig. II.66 del Regolamento. Divieto che peraltro non sembra
particolarmente motivato nel disposto delle ordinanze. Senza considerare che
codesta amministrazione aveva avanzato con nota n. 15547 del 28.6.96 istanza
per l'impiego di portali come dissuasori di sosta e non come segnalatori i ostacolo.
Istanza sulla quale questo Ufficio aveva espresso parere negativo. ... la responsabilità
per il verificarsi di eventuali inconvenienti od incidenti riconducibili alla
presenza dei più volte citati portali ricadrà su codesta amministrazione";
A pagina 7 il Pretore ignora le memorie presentate nelle quali si evidenzia
la violazione di legge proprio per SVIAMENTO DI POTERE: è un fatto storico che
l'Amministrazione di Camogli ha sempre perseguito la finalità di impedire la
circolazione alle autocaravan, ponendosi in contrasto con le finalità pubbliche
che il Nuovo Codice della Strada gli affida nel ricordare che le autocaravan
non devono essere discriminate. Se non siamo in presenza di SVIAMENTO DI POTERE
quando un sindaco, che prima vieta l'accesso nel comune alle autocaravan e poi,
non potendolo più fare a causa della Legge 336/1991, attiva SU TUTTO IL TERRITORIO
COMUNALE parcheggi riservati alle sole autovetture, allora la legge non è uguale
per tutti.
A pagina 8 e 9 il Pretore, volendo ignorare ben 10 anni di storia e di giurisprudenza,
astrae fino alle estreme considerazioni. Una astrazione che prende "forza" allorquando,
leggendo l'art. 185 del CdS .."possibilità di applicare tariffe maggiorate alla
sosta delle autocaravan" (inserita dal legislatore per ottimizzare i parcheggi,
ovviamente in presenza di stalli di sosta più ampi, indicando eque tariffe)
viene considerata come la prova che le autocaravan non possono essere equiparate
alle autovetture (inutile la messa agli atti di una tabella comparativa tesa
a dimostrare tecnicamente che molte autovetture hanno dimensioni simili alle
autocaravan);
A pagina 9 e 10 il Pretore, leggendo sempre l'art. 185 del CdS tariffe più alte
nei parcheggi di maggior interesse per i camperisti ... detta maggiorazione
si applichi rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi
della zona (inserita dal legislatore per impedire tariffe particolari nei parcheggi
notoriamente preferiti dalle famiglie in autocaravan) lo induce ad introdurre
e legittimare parcheggi riservati alle autovetture;
A pagina 10 e 11 il Pretore contesta il richiamo alle dimensioni dello stallo
di sosta ma non presenta alcuna prova contraria. Anzi, dimenticandosi sia che
la tariffa maggiorata si applica (non si deve applicare, differenza sostanziale)
e sia che proprio il caso in discussione vedeva l'autocaravan non eccedere dalle
delimitazioni dello stallo di sosta, conclude che la sosta di autocaravan in
uno stallo riservato alle autovetture comporta il lucrare di un vantaggio. Fortunatamente
il Pretore non ha rilevato nell'art. 185 del CdS che le autocaravan scaricano
acque reflue perché avremmo rischiato di vederci attribuire il problema igienico
sanitario;
A pagina 11 il Pretore, in via astratta, asserisce che il sindaco di un Comune
può, per esigenze della circolazione, porre dei limiti all'accesso e alla sosta
delle autocaravan in determinate vie. Da tale astrazione il Pretore si cala
nella realtà e giustifica le ordinanze del sindaco di Camogli che sono sia prive
di motivazioni tecniche inerenti la circolazione e (in palese contrasto proprio
con quanto asserito dallo stesso Pretore) estese a tutto il territorio comunale;
a pagina 12 il Pretore si contraddice: prima asserisce che la prima ordinanza
di Camogli risale ad epoca anteriore al Nuovo Codice della Strada, quando ancora
la posizione delle autocaravan appariva piuttosto incerta ed equivoca (confermando
che nel Nuovo Codice della Strada tale posizione cambia diventando certa ed
inequivocabile), dopo non rileva come la stessa essendo ancora in vigore (nonostante
il Nuovo Codice) configuri lo SVIAMENTO DI POTERE;
A pagina 12 il Pretore analizza la seconda ordinanza di Camogli (quella che
istituisce i parcheggi riservati alle autovetture) prendendo per motivi tecnici
una generica e soggettiva rilevazione. Non solo, ma il Pretore si trasforma
in urbanista e ci dice che le strade estremamente strette di Camogli ... e lo
sviluppo tutto verticale del centro abitato ... sono un motivo tecnico sufficiente
per vietare la sosta alle autocaravan.
Il pretesto capzioso "Evasione della tassa
di soggiorno"
Il sindaco dichiara "... sfuggono alle regole più elementari: dal pagamento
della tassa di soggiorno all'evasione delle misure sull'antiterrorismo..." ed
emana un'ordinanza che vieta la circolazione alle autocaravan.
La smentita
Il 04.09.1985 il Ministro dei Lavori Pubblici, rispondendo all'ennesimo quesito
di un camperista, dichiara " ... le autocaravan sono autoveicoli che non possono
essere discriminati per il solo fatto di dare ricovero durante la notte, E'
chiaro che non sono ammessi divieti discriminatori nei confronti delle autocaravan.
... L'unica strada da conseguire nel caso di contravvenzione è quella di farsi
elevare verbale, contestare il provvedimento davanti al Pretore competente ed
esaminare la possibilità di denunciare i funzionari prepotenti.".
Il pretesto capzioso "L'interpretazione"
Il sindaco dichiara " visto che si può limitare o vietare la sosta alle autovetture
... non si vede perché non potrebbe limitare in determinati luoghi del centro
abitato la sosta degli autocaravan" ed emana un'ordinanza che riserva i parcheggi
alle autovetture. La smentita
E' ovvio che, trattandosi d'analoghi autoveicoli, proprio eventuali limitazioni
dovranno vederli accomunati.
Il pretesto capzioso "L'ordinanza semestrale"
Il sindaco, per ovviare ai ricorsi presentati dalle famiglie in autocaravan
e per rendere difficile alle Prefetture e Preture comprendere il tema, attiva
ordinanze semestrali e/o annuali. In tal modo, in caso di condanna, può mantenere
in vigore la nuova ordinanza e il relativo divieto alle autocaravan. Per la
famiglia in autocaravan che viola tale ordinanza è pertanto difficile conoscere
ed utilizzare precedenti sentenze. La smentita
Per contrastare detta iniziativa l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
ha creato una banca per avere una "memoria storica" delle discriminazioni che
da decine d'anni sono rivolte alle famiglie che acquistano un'autocaravan.
Il pretesto capzioso "Ricorrete al TAR"
Il sindaco, ben sapendo i tempi ed i costi relativi, invita i contravvenzionati
ad evitare il ricorso al Pretore ed intraprendere la strada del ricorso al T.A.R..
Alcune Prefetture supportano tale "invito" dichiarando che la Magistratura ordinaria
non è competente a giudicare il tema. La smentita
Riguardo all'eccezione d'inammissibilità dell'opposizione davanti al Giudice
Ordinario, avanzata da qualche Prefetto, deve ritenersi da respingere, siccome
infondata e pretestuosa, poiché l'Autorità Giudiziaria Ordinaria può sindacare
la legittimità degli atti amministrativi "incider tantum" e disapplicarli ove
li ritenga illegittimi (articoli 4 e 5 della Legge n. 2248 del 20 marzo 1865),
salva restando la competenza del Giudice Amministrativo per la rimozione degli
atti medesimi.
Il pretesto capzioso "Sostare equivale
al campeggiare"
Il sindaco asserisce che il sostare dell'autocaravan equivale al campeggiare
e, di conseguenza, emana un'ordinanza vietando la sosta e/o la circolazione
alle autocaravan. La smentita
Con sentenza 710/80 il T.A.R. della Liguria condanna il Comune di Sarzana evidenziando,
nei motivi della decisione, l'evidente violazione dell'obbligo di motivazione
dell'ordinanza emessa.
Il 20.09.1982 il Tribunale di Sanremo assolve il Geom. Mario Rasori di Mantova
dal reato di sosta nell'area portuale di Sanremo con la formula: "perché il
fatto non costituisce reato".
Il 06.03.1985, con sentenza n. 19 - 220/84/R.A.C. - depositata il 05.06.1985,
il pretore d'Orbetello accoglie l'opposizione presentata dalla Travel Rent e
condanna il Sindaco del comune d'ORBETELLO. Nella motivazione si legge: "L'opposizione
proposta è fondata e deve, di conseguenza, essere accolta ... il camper ed i
mezzi omologhi (autocaravan, ecc...) non possono essere disciplinati e considerati
come ordinari mezzi con cui viene comunemente praticato il campeggio, per cui
ad essi non è applicabile un generico divieto di campeggio ... ".
Con sentenza N. 22/86 - N. 156/85 RAC - N. 767 CRON. - del 23.04.1986 -depositata
il 21.06.1986 il Pretore di La Maddalena assolve il camperista Stefano Grechi
annullando l'ordinanza ingiunzione inviata dal Sindaco di La Maddalena. Nella
motivazione: " ... le risultanze di causa non dimostrano con sicurezza che l'opponente
abbia effettivamente violato l'ordinanza ... con la quale viene vietato in tutto
il territorio comunale il campeggio libero... la proposta opposizione è fondata
per cui va accolta".
Il 18.04.1990, sentenza n. 26, il Pretore di Grosseto accoglie il ricorso di
Caruso (avv. Petreni) contro Comune di ORBETELLO. Significative le motivazioni:
" Il generico divieto di campeggio NON E' APPLICABILE. I camper e gli altri
mezzi analoghi non possono essere disciplinati e classificati come ordinari
mezzi attraverso i quali si può praticare il campeggio per cui non può essere
ad essi applicato un generico divieto di campeggio".
Il 24.02.1988, con sentenze n° 157 e 158, il T.A.R. della Liguria condanna il
Sindaco di Sestri Levante gravandolo delle spese e onorari di giudizio.
Importanti i motivi della decisione, tra tutti: " ... l'autocaravan è un veicolo
che, ove utilizzato in ordinarie forme di circolazione stradale (COMPRESA LA
SOSTA) va assimilato per caratteristiche alle autovetture ed agli autobus, qualsiasi
provvedimento amministrativo che ne discrimini rispetto alla categoria generale
le facoltà di circolazione (e sosta) a questa riconosciuta, deve essere sorretto
da una congrua e specifica motivazione rapportata alle peculiari caratteristiche
dei luoghi ed alle peculiari esigenze della circolazione stradale ivi esistenti.
Né, d'altra parte, sembra eludibile l'esigenza di una congrua e specifica motivazione
anche con riguardo alle residue categorie di veicoli contemplate nell'ordinanza
impugnata (caravans, carrelli e rimorchi), le quali, sebbene non assimilabili
alle autovetture ai sensi della precitata disciplina, fruiscono comunque, in
linea generale, di omologhe potenzialità di circolazione e sosta (nei limiti
connaturali al normale esercizio del cosiddetto turismo itinerante), limitabili
solo in presenza di concrete, specifiche e dimostrate ragioni d'interesse pubblico
(fra le quali non sembrano rientrare eventuali scelte politico/amministrative
volte a selezionare forme di turismo più o meno gradite e remunerative)."
Il pretesto capzioso "Violata l'igiene
pubblica"
Il sindaco dichiara "occorre salvaguardare l'immagine e, soprattutto, l'igiene
e la sanità pubblica, riferendosi alla spiacevole visione di anni addietro di
piazze gremite di autocaravan in assetto da campeggio nonché l'incresciosa scena
di pozze di scarichi di acque bianche e nere sulla sede stradale, riconoscibili
soprattutto dall'inequivocabile odore" ed emana un'ordinanza che vieta la sosta
e la circolazione alle autocaravan. In alcuni casi, il sindaco indica nell'ordinanza
anche i campeggi da frequentare. La smentita
Con sentenza depositata il 25.06.1982 il Pretore di Recanati accoglie il ricorso
di Mario Mei contro il Comune di Porto Recanati dichiarando illegittima e di
nessun effetto l'ingiunzione.
Nella motivazione rileva: "...i camper, muniti di servizi igienici funzionali,
in alcun modo possono incidere negativamente sull'igiene del territorio".
Il 03.04.1994, con sentenza n. 24/94 - rac. 3374/92 - cron. 603/94 - depositata
il 16.03.1994, il pretore d'Orbetello accoglie l'opposizione presentata dal
Sig. Giuseppe Gulisano di Roma e condanna il Sindaco del Comune d'Orbetello
annullando l'ordinanza n. 97 del 20.04.1991. Nella motivazione si legge: "...
l'autocaravan... non è applicabile il generico divieto di campeggio e di sosta
a fine di campeggio .. .autoveicoli ... dotati di servizi igienici tali da non
incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio ... a
servirsi di tali attrezzature, risolvendosi in tal caso il provvedimento nella
tutela degli interessi economici dei titolari dei campeggi stessi più che nella
tutela delle condizioni igieniche del territorio".
1991, il Pretore di Grosseto annulla l'ordinanza ingiunzione emessa dal Sindaco
di Castiglione della Pescaia contro Betti Alfonso, per sosta con autocaravan.
Il Sindaco è condannato al pagamento delle spese di giudizio ed il 05.02.1991
invia bonifico bancario al Sig. Betti.
Il 03.12.1993 il Pretore di La Spezia, con sentenza n. 186 - anno 1993 - n.
681/93 Registro Generale, prende atto della revoca d'ufficio delle ordinanze/ingiunzioni
da parte del Prefetto della Provincia di La Spezia e condanna la Prefettura
al pagamento delle spese processuali.
Il pretesto capzioso "L'area attrezzata
riservata"
Il sindaco dichiara " Nell'eccepire la concessione della facoltà di libero pernottamento
con le autocaravan in vie e piazze del territorio comunale si avanza la convinzione
che il controllo sulle persone da parte dell'Autorità locale di P.S. debba comunque
essere garantito. Per fare ciò è impensabile, nello spirito delle normative
vigenti, che il pernottamento all'interno degli autoveicoli sia svincolato da
qualsiasi onere. Tra l'altro non si vede per quale impalpabile privilegio ...
i conduttori di campers possano vagare sul territorio nazionale vincolati esclusivamente
a quel numero di targa che contrassegna il veicolo e che ai fini pratici nulla
dimostra,... si ritiene che si possano trovare soluzioni se non quella esposta
dal sindaco nel colloquio e relativa alla creazione di un piazzale attrezzato
per il pernottamento controllato di un certo numero di equipaggi. Si badi bene
comunque che non si tratterà di un campeggio per campers, ma solo di un'area
per il solo pernottamento che dovrà essere abbandonata al mattino." allestisce
un'area riservata alle autocaravan ed emana un'ordinanza che vieta la circolazione
alle famiglie in autocaravan.
In alcune ordinanze, viste la giurisprudenza e le leggi, il sindaco si aggiorna
ed omette la suddetta motivazione, limitandosi a dichiarare che l'allestimento
si avvale di quanto previsto al punto 1, lettera h, dell'art. 7 del Codice della
Strada)
La smentita L'art.7, punto 1, lettera h fu introdotto dal legislatore
per definire le aree di parcheggio attrezzate.
Detto intervento e l'innovativa definizione, consentono a quei Pubblici Amministratori
che desiderano promuovere il turismo e la Protezione Civile, di presentare varianti
e/o Piani Regolatori completi di tale infrastruttura. In parole povere, si tratta
di una norma destinata a promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan.
Il pretesto capzioso "Autoveicoli insieme
ai rimorchi"
Il sindaco accomuna il camper (autoveicolo) con la roulotte (rimorchio) e la
tenda (attrezzatura) ed emana un'ordinanza che vieta la sosta e la circolazione
alle autocaravan.
La smentita
15.06.1986, grazie all'intervento e partecipazione dell'Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti, il Comune di Lucca emana un'ordinanza che per prima
in Italia distingue e definisce il "sostare" ed il "campeggiare" ed, inoltre,
allestisce il primo Presidio Ecologico (pozzetto autopulente ove poter scaricare
ecologicamente le acque reflue provenienti dalle autocaravan e dai bus turistici)
rendendo obbligatorio il relativo utilizzo. Il testo dell'ordinanza diventa
il contenuto di una Proposta di Legge Parlamentare che nel 1990 diviene L.P.
Trentino n. 33. Detto contenuto lo ritroviamo nel 1991 nella Legge n. 336 che,
abrogata nel 1992, è inserita nel Nuovo Codice della Strada.
La Circolare n. 983/1985 del Ministero Lavori
Pubblici, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17/86, invita l'amministratore
pubblico a NON attivare discriminazioni contro le autocaravan, a non accomunarle
alle caravan (roulotte) ed a ricordarle con il termine autocaravan anziché camper
o altro.
1990, grazie all'intervento e partecipazione dell'Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti, in collaborazione con il Camper Club Alto
Adige - Sud Tirol, è emanata la Legge Provinciale Trentino n° 33/1990. Il testo
di tale L.P. ricalca esattamente il contenuto della Proposta di Legge all'esame
del Parlamento. Tale L.P. "azzera" le uniche sentenze a favore dei sindaci pronunciate
proprio nelle Preture di Cavalese e di Bolzano. Vale ricordare che all'art.
13, comma 2, recita: "La sosta dell'autocaravan sulle strade e sui parcheggi
pubblici non può essere considerata manifestazione di campeggio, a condizione
che il veicolo sia collegato al suolo esclusivamente con le ruote, non emetta
deflussi, ad eccezione di quelli del propulsore meccanico, e non sia occupata
la sede stradale in misura eccedente l'ingombro del proprio veicolo".
E' oltremodo chiara la differenza tra Autoveicoli
e Rimorchi, infatti, nel Codice della Strada.
Art. 54 Autoveicoli
1. lettera a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
lettera m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone
al massimo, compreso il conducente.
Art. 56 Rimorchi
2. lettera e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non
superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere
adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo.
1991, grazie all'intervento e partecipazione dell'Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti, è emanata la Legge n. 336/1991.
Nel testo possiamo leggere:
Art. 2 ... le autocaravan sono considerate come ogni altro autoveicolo...
Art. 3 La regolamentazione prevista dal citato testo unico sulla circolazione
stradale per gli autoveicoli in materia di accesso, circolazione, sosta e parcheggio,
è estesa alle autocaravan, che in sede di regolamentazione locale, potranno
essere oggetto di limitazioni in analogia con le altre categorie di veicoli
Art. 6 I campeggi e le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio
delle autocaravan devono essere dotati di impianti igienico-sanitari atti ad
accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi
impianti interni delle autocaravan.
1992, il Prefetto di Savona (prot. 831/92/II^
Sett) ordina l'archiviazione del verbale elevato dal Comune di Ceriale al Sig.
Antognoli Giancarlo in quanto: "l'ordinanza si pone in palese contrasto con
il dettato dell'art. 2 della sopravvenuta Legge 336/91".
1992, grazie all'intervento e partecipazione dell'Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti la Legge 336/1991 è abrogata ed inserita
nel decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) e
nel D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del
Codice della Strada).
Le normative inerenti le autocaravan le ritroviamo
nei seguenti articoli del Codice della Strada:
Art. 7
1, lettera h) Gli Enti proprietari possono istituire le aree attrezzate riservate
alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185,
Art. 54 Autoveicoli
lettera m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone
al massimo, compreso il conducente.
Art. 125 Autocaravan FIGURA II 146
Art. 185 Circolazione e sosta delle autocaravan
1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione
stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli
articoli 6 e 7, SONO SOGGETTI ALLA STESSA DISCIPLINA PREVISTA PER GLI ALTRI
VEICOLI.
2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce
campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo
che con le ruote, non emette deflussi propri salvo quelli del propulsore meccanico,
e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio
dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano
tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in
analoghi parcheggi della zona.
4. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride
su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento
igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati
di appositi impianti interni di raccolta.
Le normative inerenti le autocaravan le ritroviamo
nel Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada nei seguenti
articoli:
Art. 378 Impianti di smaltimento igienico-sanitari.
1. Gli impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le
acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan,
sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni".
1/b. ... deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie
1/d. ... scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli
5. ... deve essere indicata ... (fig. II.377) ... (fig.II179) ... in forma di
inserto su segnali di indicazione
Nota: L'obbligo previsto nel testo della Legge n. 336/1991 (devono essere realizzati)
è trasformato in possibilità (sono realizzati) pertanto il Coordinamento Camperisti
(Associazione Nazionale con sede in Firenze Via San Niccolò 21/rosso) deve intervenire
nuovamente per ripristinare il testo.
1996, finalmente dopo quattro anni di lavoro,
sul Supplemento ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre
1996 il D.P.R. n. 610 datato 16.09.1996, sono emanate le modifiche al Regolamento
d'Esecuzione del Codice della Strada.
La Gazzetta Ufficiale n. 284/1996, a pagina 118,
l'art. 214 recita:
1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere
i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni
delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle
aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza
meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, nonché
nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.
6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti
igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui
organici e delle acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni
delle autocaravan anche in transito.
Il pretesto capzioso "Il ritardo nei riscontri"
Una tattica per danneggiare la famiglia in autocaravan è quella di essere destinatari
di una contravvenzione, chiedere (ai sensi della Legge 241/90) fotocopia non
in bollo dell'ordinanza violata e ricevere la risposta del Comando Polizia Municipale
quasi alla scadenza dei termini per la presentazione del ricorso al Prefetto.
Qualche Comando di Polizia Municipale, oltre a dar riscontro dopo 30 giorni,
e non invia la f fotocopia richiesta informando che per averla occorre versare
£ 200 in conto corrente postale. Detto sistema impedisce al contravvenzionato
di presentare un ricorso completo, entro i termini di legge, e lo costringe
a rinunciare oppure a sostenere degli oneri ben superiori alla cifra richiesta
(spesa di bollettino postale, tempo necessario a recarsi all'Ufficio Postale,
ecc...). La smentita
Il sindaco viola i dettami della Legge 241/1990.
Il pretesto capzioso "La sbarra a due metri"
Alla luce della giurisprudenza e delle normative, inficiando le attese del sindaco,
le famiglie in autocaravan parcheggiano e circolano anche alla presenza di segnaletica
stradale indicante il divieto di sosta e/o transito ai loro veicoli. Il sindaco,
per impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emana un'ordinanza
per far installare all'ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra
a 2 metri dal suolo: una barriera fisica per impedire la circolazione unicamente
alle autocaravan poiché aventi altezza superiore ai 2 metri. La smentita
Il sindaco viola il comma 6 dell'art. 180 del Regolamento d'Esecuzione del Codice
della Strada in quanto la sbarra metallica posta a mt. 2 dal suolo (esatta dizione:
dissuasore di sosta) non è corredata dell'autorizzazione del Ministero competente.
Il sindaco viola l'articolo 118 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della
Strada perché nella strada e/o parcheggio non sussistono altezze inferiori ai
due metri.
Il sindaco viola gli articoli 23 e 24 della Legge n. 104/1992 poiché limita
la circolazione e/o la sosta a chi utilizza l'autocaravan quale indispensabile
ausilio protesico.
E' oltremodo evidente come l'installazione di un dissuasore di sosta all'entrata
dei parcheggi ha il solo scopo di superare con un'ordinanza sindacale l'articolo
185 del Codice della Strada impedendo alle famiglie in autocaravan di fruire
degli stalli di sosta alla pari delle altre famiglie giunte in analogo territorio
in autovettura (nella lettera prot. 5606 datata 31.10.1996 del Ministero Lavori
Pubblici - Ispettorato Regionale Circolazione e Sicurezza Stradale di Trento
si legge " ...Con la citata nota il Comando Stazione Carabinieri di Bezzecca
ha anche segnalato la presenza di sbarre limitatrici di sagoma all'imbocco del
parcheggio adiacente al cimitero di Pieve di Ledro. L'articolo 185 del Codice
della Strada che disciplina la circolazione e sosta delle autocaravan non può
essere superato da ordinanza sindacale. Per quanto sopra si DIFFIDA i Comuni
in indirizzo al rispetto del Codice della Strada o del Regolamento significando
che per ogni eventuale danno a persona o cosa provocato agli utenti della strada
saranno responsabili sia civilmente che penalmente codeste Amministrazioni Comunali.
In ogni caso di mancato adeguamento al disposto di Legge questo Ispettorato
pur con rammarico deve evidenziare quanto specificatamente espresso dall'art.
45 del CdS ai commi 2, 3, 4 e 7. DEMANDA al Comando Carabinieri, alla Polizia
Stradale la verifica necessaria ed a segnalare l'avvenuto adempimento o le eventuali
inadempienze.")
Alcuni sindaci asseriscono che quanto installato
non richiede l'approvazione Ministeriale perché deve considerarsi limitatore
di sagoma/portale metallico e non dissuasore di sosta.
In parole povere. attribuendo al dissuasore di sosta una definizione di tipo
strutturale (portale metallico, limitatore di sagoma), tentano di aggirare quanto
previsto dall'art. 180 dal Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada.
Nuovo Codice della Strada e la circolazione
delle autocaravan
Il legislatore abroga e riprende il testo della
Legge n. 336 del 14.10.1991 (detta Legge Fausti) confermando che le autocaravan
sono autoveicoli e distinguendo il "sostare" dal "campeggiare".
Anche in questo caso il legislatore ha seguito
una linea che ritroviamo a livello comunitario (la Commissione Europea Trasporti,
con direttiva 92/53 CEE annexe II, ha classificato l'autocaravan nella categoria
M1).
Nonostante il Nuovo Codice della Strada alcuni
sindaci proseguono quella "guerra" che, da anni, hanno intrapreso nei confronti
delle famiglie che viaggiano in autocaravan (autoveicolo impropriamente chiamato
"camper").
Parliamo di "guerra" ma più correttamente sarebbe
opportuno parlare di persecuzione perché tali Amministratori, con protervia
ed impegno meritevoli di migliori cause, hanno adottato pretesti capziosi, puntualmente
smentiti da decisioni giurisprudenziali e da precise disposizioni di legge.
Il Nuovo Codice della Strada ha disciplinato la
circolazione, invitando a non discriminare le autocaravan rispetto agli altri
veicoli, ma alcuni sindaci si sono subito "adeguati", infatti, non vietano la
sosta alle autocaravan ma la consentono solo alle autovetture!
Detto comportamento funziona perché i tempi dei contenziosi sono lunghissimi
ed il tema "autocaravan" è sconosciuto alla maggior parte degli addetti a Prefetture
e Preture.
Le normative inerenti le autocaravan le ritroviamo
nei seguenti articoli del Codice della Strada:
Art. 7
1, lettera h) Gli Enti proprietari possono istituire le aree attrezzate riservate
alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185,
Art. 54 Autoveicoli
lettera m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone
al massimo, compreso il conducente.
Art. 125 Autocaravan FIGURA II 146
Art. 185 Circolazione e sosta delle autocaravan
1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione
stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli
articoli 6 e 7, SONO SOGGETTI ALLA STESSA DISCIPLINA PREVISTA PER GLI ALTRI
VEICOLI.
2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce
campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo
che con le ruote, non emette deflussi propri salvo quelli del propulsore meccanico,
e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio
dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano
tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in
analoghi parcheggi della zona.
4. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride
su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento
igienico-sanitario.
Nuovo Codice della Strada
La segnaletica stradale
Nel 1992 solo una piccola élite di cittadini si
accorge che il Nuovo Codice della Strada è una Rivoluzione: un testo che detta
ai Pubblici Amministratori indicazioni e regole essenziali per programmare proficuamente
il traffico nel rispetto dell'ambiente e del cittadino.
Il Codice della Strada è la legislazione che si occupa di regolare i rapporti
tra i cittadini sulle strade ed è importante vedere lo sviluppo storico. Abbiamo
messo in grassetto gli anni per vedere come si rincorrono evidenziando, in un'estrema
sintesi, lo sviluppo della mobilità e l'affanno del legislatore a farvi fronte.
Il legislatore emanava regole affinché lo sviluppo del traffico non trovasse
ostacoli e, pertanto, le violazioni erano considerate reati. Solo con la Legge
n. 317 del 03.05.1967, la maggior parte delle violazioni al Codice della Strada
da reato fu trasformata in semplice illecito amministrativo.
Il primo atto possiamo farlo risalire ai romani:
nell'anno 45 a.C. in Roma fu emanata la "Lex Julia municipalis", per difendere
i cittadini dalla circolazione di carri e cocchi. Occorre poi aspettare la comparsa
dei veicoli a motore per registrare interventi tesi a disciplinare il traffico.
Ecco le tappe successive fino ai nostri giorni:
· Legge n. 2248 del 20.03.1865
· R.D. n. 4697 del 15.11.1868
· R.D. n. 124 del 10.03.1881
· R.D. n. 6943 del 13.04.1890
· R.D. n. 416 del 28.07.1901 (presa in considerazione la circolazione dell'automobile)
· R.D. n. 24 del 08.01.1905 (introdotte le targhe)
· Legge n. 524 del 15.07.1909
· Legge n. 730 del 30.06.1912
· R.D. n. 3043 del 31.12.1923 (indicato per la prima volta come Codice della
Strada)
· R.D. n. 3179 del 02.12.1928 (indicate le sigle di individuazione delle province)
· R.D. n. 1740 del 08.12.1933
· Legge n. 572 del 04.02.1958
· D.P.R. n. 956 del 27.10.1958
· D.P.R. n. 393 del 15.06.1959
· D.P.R. n. 420 del 30.06.1959 (il traffico veicolare decolla negli anni 60
evidenziando la necessità di altri e diversi interventi)
· D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (arriva il Nuovo Codice della Strada, 240 articoli,
e rivoluziona i concetti, trovando impreparati i Pubblici Amministratori)
· D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento d'Esecuzione e Attuazione del Codice
della Strada, 408 articoli)
· D.Lgs. n. 360 del 10.09.1993 (131 articoli che modificano il Codice della
Strada)
· D.P.R. n. 610 del 16.09.1996 ( 232 articoli che integrano e modificano il
Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada).
Grazie al Nuovo Codice della Strada, nel nostro
Paese la segnaletica stradale non deve essere installata casualmente e/o in
vantaggio di alcuni ma vi è l'obbligo di uno specifico progetto, ai fini della
costituzione di un sistema segnaletico armonico, integrato ed efficace, finalizzato
a risparmi energetici e minor inquinamento.
Attraverso il Codice della strada (ben 8 articoli
nel Codice e ben 85 articoli nel relativo Regolamento) il Legislatore ha fornito
tutti gli strumenti utili ai Pubblici Amministratori ma, alcuni, preferiscono
non controllare se i propri uffici tecnici li utilizzino.
Il Codice è una fonte primaria, vale ricordarlo,
vincolato alle fonti di diritto internazionale e comunitario. Il Codice della
Strada toglie agli Enti locali e agli Enti proprietari delle Strade il potere
di produrre, nella specifica materia, norme generali e astratte.
Il legislatore, con gli articoli 6 e 7, concede
a detti Enti solo un potere d'ordinanza per regolare situazioni particolari
e concrete purché il provvedimento sia facilmente percepibile a tutti attraverso
una precisa segnaletica stradale. In violazione proprio degli articoli 6 e 7,
alcuni Pubblici Amministratori mantengono in essere e/o reiterano ordinanze
prive di fasi istruttorie e prive di motivazioni (in particolare in ordine ai
criteri che hanno indotto l'amministrazione ad emanare l'ordinanza), elevando
un muro impenetrabile davanti a chi si propone di valutarne la condotta. In
molte ordinanze sono accolte delle osservazioni/proposte, completate da meri
richiami non suffragati da alcuno specifico riferimento, rendendo evidente che
si persegue un fine diverso da quello pubblico.
Come detto in precedenza, è dovere di un'amministrazione
consentire agli utenti della strada di percepire gli obblighi imposti localmente.
Impera sovrano il principio che la strada, poiché d'uso pubblico, è di tutti:
vale a dire che la circolazione è consentita a tutti, senza esclusioni di sorta.
Una libertà di circolazione che significa servirsi di qualsiasi veicolo e, di
conseguenza, libertà di circolazione a tutti i veicoli, ponendo in essere tutti
quegli atti che integrano la nozione di circolazione (movimento, sosta, fermata,
ecc...).
La libertà di circolazione è una conquista dell'umanità
garantita dalla nostra Costituzione e si estende a tutte le forme di circolazione,
da quella marittima a quella fluviale, da quell'aerea a quella che si svolge
sulla strada.
Come tutte le libertà, anche la libertà di circolazione stradale finisce allorché
si reca danno e/o restrizione agli altri.
Per quanto detto, per libertà di circolazione deve intendersi libertà di far
uso legittimo della strada, a proprio piacimento, rispettando restrizioni e
cautele previste dalla legge.
Si hanno limitazioni:
· ai soggetti della circolazione allorquando è consentita soltanto a determinati
utenti oppure a chi deve essere fornito d'alcuni requisiti (esempio: tipo di
patente, ecc...);
· ai mezzi di locomozione allorquando è consentita soltanto a determinati mezzi
oppure a quelli che devono essere forniti d'alcuni requisiti (esempio: pesi,
misure, ecc...);
· agli atti di circolazione allorquando si esigono o si vietano determinati
comportamenti.
Proprio detti punti sono i più dimenticati dai Pubblici Amministratori allorquando
intervengono per vietare la circolazione alle famiglie in autocaravan.
Il legislatore, con gli articoli 6 e 7, concede
a detti Enti solo un potere d'ordinanza per regolare situazioni particolari
e concrete ma, perché il provvedimento sia legittimo deve essere facilmente
accessibile a tutti attraverso una precisa segnaletica stradale.
Un'attenzione particolare è dedicata per fermare
l'anarchia della segnaletica stradale, tanto che il Legislatore è intervenuto
con ben 8 articoli nel Codice e ben 85 articoli nel relativo Regolamento.
Le regole fissate dall'ordinamento giuridico per l'impiego della segnaletica
stradale creano un complesso di responsabilità nei funzionari e dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni allorquando la stessa sia assente o irregolare.
La conformità della segnaletica ai suddetti articoli è essenziale giacché l'anarchia
dei segnali crea confusione e morte, inficiando le attese del legislatore e
dei cittadini.
Vale ricordare, che il legislatore è intervenuto affinché l'utente della strada
sia in grado, attraverso il retro della segnaletica stradale, di conoscere la
fonte del provvedimento limitativo e la normativa che disciplina il territorio
ove circola.
La segnaletica è il cardine essenziale della mobilità,
essendo fonte di responsabilità per gli utenti e per l'Amministrazione la quale
ha, inoltre, obblighi ed oneri per la relativa apposizione e manutenzione.
E' compito dei soggetti indicati nel combinato disposto dagli articoli 11 e
12 del Codice (Carabinieri, Polizia Municipale e di Stato, ecc...) verbalizzare
e richiedere la rimozione di segnaletica stradale insistente in violazione del
Codice della Strada.
Il legislatore ha disposto in particolare che
il retro del segnale stradale verticale riporti serigrafati i dati inerenti
il marchio della ditta che ha fornito e fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione,
il numero dell'autorizzazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici alla
ditta che ha fabbricato il segnale, l'ente proprietario della strada, gli estremi
dell'ordinanza d'apposizione (art. 77 del Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione
del Codice della Strada).
Allorquando il retro del segnale stradale verticale vede l'apposizione d'adesivi
anziché la serigrafia dei dati (come previsto ai punti d/e, comma 1, dell'art.
194 del Regolamento d'Attuazione del Codice della Strada) è parimenti in violazione
di legge.
E' chiaro che una segnaletica stradale verticale
"adeguata ai dettami del Codice della Strada" mediante apposizione sul retro
d'adesivi e/o adesivi con iscrizioni a pennarello, oltre che in violazione di
legge, contrasterà con il buon senso poiché:
· eventuali successive modificazioni della data da parte d'ignoti potrebbero
dilatare, a danno dell'Amministrazione Pubblica, i termini di presumibili ricorsi;
· la segnaletica stradale è destinata ad aver efficacia nei confronti di soggetti
residenti in tutto il Paese e nei confronti di cittadini esteri;
· una segnaletica stradale rispettosa delle normative è sicuramente utile alla
cartografia di riscontro la quale dovrebbe essere patrimonio dell'Amministrazione
Comunale consentendo di valutare rapidamente scadenze e conformità dei segnali
alle normative;
· la correttezza della segnaletica stradale è essenziale perché la Pubblica
Amministrazione rappresenta la collettività e, quindi, deve agire in difesa
dei diritti del cittadino: uno dei più importanti diritti è il poter facilmente
risalire all'atto amministrativo istitutivo di una limitazione per valutare
se presentarvi ricorso;
la correttezza della segnaletica stradale è altresì tutela per la ditta costruttrice
(comma 2 dell'art. 195 del Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada).
Vale ricordare che la distribuzione di segnaletica da parte di soggetti non
autorizzati può essere inserita nel delitto di frode in esercizio del commercio
di cui all'art. 515 cod. pen. mentre segnaletica stradale contenente indicazioni
generiche e/o non previste (esempio: numero fittizio d'autorizzazione, omologazione,
ecc...) può essere inserita nel delitto di vendita di prodotti industriali con
segni mendaci di cui all'art. 517 del cod. pen.
Un punto essenziale è che i segnali stradali verticali prevalgono su quelli
orizzontali.
Il secondo punto essenziale è che gli utenti sono tenuti a rispettare i segnali
stradali irregolari e/o in contrasto con le norme del Codice solo quando collocati
in via temporanea, per imporre prescrizioni comportamentali nei casi d'urgente
necessità.
I concetti potrebbero non essere sufficienti pertanto
ecco una sintesi di quegli articoli che ricordano al Pubblico Amministratore
la valenza della segnaletica stradale, dell'apposizione e della manutenzione.
Art. 5 CdS
3. provvedimenti ...sono emessi ... a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze
motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
Art. 14 CdS
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e
la fluidità della circolazione provvedono: ... c) alla apposizione e manutenzione
della segnaletica prescritta;
Art. 37 CdS
L'apposizione e la manutenzione della segnaletica fa carico b) e c) al comune
Art. 38 CdS
5. richiamo al regolamento di attuazione ...
6. la collocazione ... risponde a criteri di uniformità
7. .sempre mantenuta in perfetta efficienza...deve essere sostituita o reintegrata
o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente;
Art. 77 Regolamento CdS
1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti
un pericolo, una prescrizione o un'indicazione ... conformi ...al regolamento
...
2. Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario
della strada secondo uno specifico progetto ... ai fini della costituzione di
un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza
e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare.
3. Il progetto deve tener conto ...
5. ... è vietato l'uso di segnali diversi ...
7. il retro dei segnali stradali deve essere di neutro opaco ... chiaramente
indicati ... proprietario ... marchio della ditta ... anno di fabbricazione
... numero autorizzazione ... estremi ordinanza d'apposizione;
Art. 79 Regolamento CdS
1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio d'avvistamento tra il
conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità.
In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza
del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato
...
3. Le misure minime dello spazio di avvistamento ... 50 metri ...
Art. 81 Regolamento CdS
1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada.
Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico
...
2. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono
avere il bordo verticale a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a
1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina ... I sostegni
verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50
m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina ...
5. L'altezza minima dei segnali laterali è di 0,60 m e la massima è di 2,20
m ... Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali
devono avere un'altezza minima di 2,20 m ad eccezione delle lanterne semaforiche.
Art. 120 Regolamento CdS 4. ... periodiche verifiche;
Art. 124 Regolamento CdS
2. L'insieme dei segnali di indicazione contemplati nel progetto di cui all'art.
77, comma 2, deve avere i seguenti requisiti ... congruenza... coerenza... omogeneità
3. La segnaletica di indicazione, nel rispetto dell'ambiente circostante e nell'armonizzarsi
con esso, deve essere facilmente avvistabile e riconoscibile.
4. ... sottoposta a periodiche verifiche .......
5. Nella progettazione ... criterio della essenzialità .
Art. 118 Regolamento CdS
1. I segnali di divieto che comportano limitazioni alle dimensioni e alla massa
dei veicoli sono: b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA COMPLESSIVA
SUPERIORE A .... METRI (fig. II.66): deve essere posto SOLO se l'altezza ammissibile
sulla strada è inferiore all'altezza degli autoveicoli ...
2. Le limitazioni di transito di cui al presente articolo devono essere riportate
sui cartelli di preavviso di intersezione.
Art. 137 Regolamento
1. visibili di giorno e di notte anche in presenza di pioggia
7. devono essere mantenuti sempre efficienti
Art. 195 Regolamento
Condizioni per la revoca .. dell'autorizzazione
2/a. fabbricazione segnali difformi
b. mancata indicazione sul retro
Art. 45 CdS
1. sono vietati... l'impiego di segnaletica stradale non prevista e non conforme
a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento.
Art. 56 Regolamento
1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio
personale
2. Qualunque inadempienza .. specifico verbale
3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo
12 CdS.
In conclusione, è evidente che con il Nuovo Codice
della Strada nel nostro Paese la segnaletica stradale non sia più installata
casualmente e/o in vantaggio di alcuni, ma oggetto di uno specifico progetto
ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico, integrato ed
efficace, finalizzato a risparmi energetici e minor inquinamento.
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