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ISTRUZIONE TECNICA PER LA DISCIPLINA URBANISTICA DI
AREE ATTREZZATE MULTIFUNZIONALI DI INTERESSE GENERALE
Allegato alla Deliberazione 5 maggio 1997, n. 495 della
GIUNTA REGIONALE TOSCANA
Premessa
La presente Istruzione Tecnica è redatta ai sensi
e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 5/95 ed ha lo scopo di definire gli
specifici contenuti tecnici ed i relativi metodi di elaborazione degli attuali
atti urbanistici che le Amministrazioni Comunali devono formare per disciplinare
le aree di interesse generale finalizzato ad accogliere in modo adeguato le
seguenti funzioni:
1. la direzione, il coordinamento e lo svolgersi
delle operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione, in caso di emergenza
da parte della Protezione Civile, in conformità con quanto stabilito dalla legge
24 febbraio 1992 n. 225;
2. la sosta temporanea dei veicoli autosufficienti
adibiti al turismo itinerante. Detti veicoli, che sono definiti autosufficienti
in quanto dotati di servizi igienico-sanitari e di impianti di raccolta delle
acque reflue, sono generalmente costituiti da autocaravan, caravan agganciate
all’autoveicolo adibito al traino e autobus turistici, così come complessivamente
definiti dagli artt. 47, 54 e 56 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30-4-92
n. 285 nonchè nell’allegato Glossario;
3. la installazione di attrezzature per i mercati
all’aperto e per le attività ricreative itineranti nonchè per le manifestazioni
all’aperto in genere, così come meglio definite nel Glossario allegato.
Le suddette funzioni, sebbene caratterizzate da un certo grado di eterogeneità,
hanno in comune la peculiarità di essere temporanee, e pertanto organizzabili
in modo ciclico e/o alternato, e di necessitare di grandi spazi aperti minimamente
dotati di attrezzature e servizi di base analoghi (impianto di fornitura di
energia, di erogazione idrica, di smaltimento rifiuti, ecc..). Inoltre dette
funzioni sono tali da consentire che l’area in questione possa essere classificata,
da un punto di vista urbanistico, come zona territoriale omogenea F, cioè “parte
del territorio destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale”,
giusta la definizione contenuta nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. A questo proposito
si deve precisare che le aree in oggetto non possono essere computate quali
aree di parcheggio ai fini della verifica degli standard minimi di legge.
Per gli aspetti procedurali di formazione della Variante urbanistica in questione
si invita a fare riferimento alle norme contenute nella L.R. n. 5 del 1995,
limitandoci qui a ricordare che nel caso in cui l’intervento sia effettuato
direttamente dalla Amministrazione Comunale, come di norma è prevedibile che
avvenga, si potrà fare riferimento al caso in cui all’art. 40, secondo comma,
lettera a), della stessa legge regionale.
Si precisa che nella eventualità che lo strumento urbanistico generale vigente
preveda zone F disponibili e disciplinate in modo da consentire la realizzazione
delle attrezzature di seguito specificate, la Variante ovviamente non si rende
necessaria e le indicazioni della presente Istruzione Tecnica possono costituire
un utile quadro di riferimento in base al quale condurre verifiche di idoneità
e di fattibilità.
Si fa presente che per realizzare un’area attrezzata multifunzionale completa
è necessario uno spazio di m. 50x70 che può ospitare 400 persone in caso di
emergenza; e si suggerisce, in sede di progettazione delle nuove espansioni,
di inserire l’area attrezzata tra gli edifici, in modo da facilitarne l’accesso
diretto in caso di emergenza.
Infine si sottolinea che la conformità della Variante Urbanistica alla presente
Istruzione Tecnica costituisce requisito essenziale per l’assegnazione di eventuali
finanziamenti regionali che per tale scopo si rendessero disponibili.
Disciplina Urbanistica
L’Amministrazione Comunale definisce la disciplina
urbanistica delle aree in questione tramite la formazione di una Variante allo
strumento urbanistico generale che ha per oggetto la previsione di una zona
territoriale omogenea F di interesse generale da attrezzare per accogliere le
funzioni di cui in premessa. Gli elaborati tecnici che costituiscono detta Variante
sono i seguenti:
A) Relazione illustrativa;
B) Cartografia e foto-documentazione;
C) Norme Tecniche di attuazione.
A) Relazione Illustrativa
La Variante Urbanistica è corredata da una Relazione che si compone di una illustrazione
del quadro conoscitivo e di un esame degli aspetti previsionali.
La parte della Relazione attiene alle conoscenze deve, in linea di massima,
contenere l’analisi delle seguenti questioni:
- individuazione delle funzioni realmente necessarie
tra quelle idonee per la zona urbanistica in questione e la rilevazione articolata
dei fabbisogni esistenti nonchè dei relativi bacini di utenza. In particolare
la destinazione dell’area per la sosta temporanea di veicoli autosufficienti
comporta la rilevazione e l’esame dei flussi e di circoli turistici che determinano
la necessità di detta attrezzatura.
Per quanto riguarda infine la destinazione dell’area per le operazioni della
Protezione Civile è opportuno che la Relazione contenga l’illustrazione dei
possibili eventi di calamità prevedibili che si possono verificare nel tempo
(centri storici ed aree insediate in genere a grave rischio sismico, a pericolo
di esondazione, a rischio di incendio, ecc..) e l’ambito e la popolazione che
nelle operazioni di primo intervento possono essere assistiti;
- eventuale presenza di vincoli sovraordinati
e di ulteriori condizionamenti che determinano la necessità che l’area sia disciplinata
in modo tale da renderla ambientalmente compatibile e funzionalmente efficiente.
E’ il caso in cui l’area si trovi, ad esempio, all’interno del Sistema Regionale
delle Aree Protette (dove la previsione è ammessa nel rispetto dei limiti di
cui agli artt. 8 e 16 DCR n. 296/88), o entro le fasce di rispetto stradale,
così come previsto dal Nuovo Codice della Strada, o in stretta relazione con
un centro storico o con edifici di interesse storico-monumentale da salvaguardare;
caratteristiche ambientali dell’area prescelta da definire sia in termini ampi,
facendo riferimento al contesto paesaggistico-storico-ambientale vasto in cui
l’area è inserita, e sia in modo puntuale, descrivendo il suo specifico assetto
vegetazionale, geo-morfologico ed idraulico;
- caratteristiche infrastrutturali dell’area in
oggetto facendo particolare riferimento alla disponibilità di urbanizzazioni
primarie quali la fognatura, l’acquedotto, la rete di distribuzione energetica,
nonchè al grado di accessibilità che presenta l’area in quanto una buona accessibilità
costituisce requisito fondamentale. In particolare, la destinazione ad area
di parcheggio temporaneo per veicoli autosufficienti comporta che essa sia integrata
nei circuiti turistici (e preferibilmente prossima ai punti di maggiore attrattiva)
e che sia servita da mezzi pubblici di trasporto collettivo, al fine di consentire
l’intermodalità tra mezzi turistici e mezzi urbani. A questo proposito può essere
utile che la Relazione faccia riferimento agli studi del Piano del traffico
di competenza comunale e a quelli del Piano di Bacino della mobilità di competenza
provinciale.
Gli elementi progettuali della Variante sono trattati
dalla Relazione tramite la definizione del quadro degli obiettivi perseguiti
che hanno orientato le determinazioni qualitative delle funzioni prescelte nonchè
le loro caratteristiche quantitative.
La valutazione della fattibilità idro-geolito-morfologica, derivante dalla interpretazione
della Carta della pericolosità dei suoli e della Carta della fattibilità dell’intervento,
necessarie ai sensi della D.C.R. n. 94/85, rappresenta un ulteriore elemento
tecnico da analizzare.
Infine la Relazione deve illustrare gli aspetti gestionali e di regolamentazione
d’uso che disciplinano le modalità di fruizione dell’area attrezzata.
B) Cartografia e foto-documentazione
La Variante urbanistica che istituisce la zona F in questione si compone di
elaborati grafici e cartografici che attengono sia agli aspetti conoscitivi
che agli elementi previsionali.
Per quanto attiene la conoscenza, è necessario che siano rappresentati i “bacini
di utenza” serviti dalla zona prevista nonchè i circuiti turistici e più in
generale gli itinerari che relazionano la zona in questione con la rete stradale,
tramite una cartografia in scala adeguata (ad esempio 1:25.000), facendo esplicito
riferimento al Piano della mobilità di competenza provinciale già citato in
precedenza.
Ulteriori dati conoscitivi sono rappresentati dalla individuazione cartografica
delle urbanizzazioni esistenti di servizio all’area prescelta (fognatura, acquedotto,
ecc...) con evidenziate le loro caratteristiche di funzionamento, tramite una
cartografia in scala non inferiore ad 1:10.000, dalle indagini idro-geolito-morfologiche
che, ai sensi e per gli effetti della D.C.R. n. 94/85, devono essere sintetizzate
nella Carta della pericolosità dei suoli (cartografia in scala 1:5.000), dalla
rappresentazione cartografica (in scala adeguata) delle peculiarità vegetazionali
eventualmente esistenti e di altri elementi fisici significativi, dalla segnalazione
cartografica (in scala adeguata) della eventuale presenza di vincoli sovraordinati
e da un estratto della zonizzazione dello strumento urbanistico generale vigente
(foglio intero).
Infine il quadro conoscitivo è completato da una documentazione fotografica
dello stato di fatto dell’area, ovvero da un videotape, nonchè dalla eventuale
compilazione di specifiche schede relative alle principali caratteristiche delle
opere di urbanizzazione esistenti di servizio all’area in questione.
Per quanto riguarda gli elementi progettuali, è necessario che sia redatta,
in scala non inferiore a 1:5.000, la Carta della fattibilità dell’intervento,
così come previsto dalla più volte citata delibera 94, nonchè la carta della
zonizzazione variata, nella stessa scala della cartografia del PRG vigente,
ed ogni altro elaborato grafico che consenta di definire gli interventi necessari
per adeguare le infrastrutture e le opere di urbanizzazione di servizio all’area
in questione, per realizzare eventuali strutture all’interno dell’area (servizi
igienici pubblici, cabina telefonica, edicola, punto di informazione turistica,
piccolo ristoro, ecc...) per allestire l’area con elementi di pavimentazione
di arredo e vegetazioni. Infine, può rilevarsi opportuno elaborare uno schema
grafico della mobilità interna all’area (accesso, circolazione interna, uscita,
ecc..) prefigurando le diverse soluzioni organizzative che corrispondono al
variare delle funzioni.
C) Norme Tecniche di Attuazione
L’apparato normativo della Variante deve contenere la disciplina relativa agli
aspetti idro-geolito-morfologici e vegetazionali dell’area considerata, agli
interventi relativi alle infrastrutture, alle urbanizzazioni ed agli impianti
tecnologici ed all’allestimento ed arredo della zona in questione, al processo
di attuazione, gestione e controllo degli interventi stessi. Alla Variante deve
essere allegato, quale utile elemento di confronto un estratto delle Norme Tecniche
del vigente strumento urbanistico generale che sono oggetto di modifica.
Più specificatamente si precisa che la disciplina
urbanistica deve dettagliare i seguenti aspetti:
1. con riferimento agli interventi di adeguamento
delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione e degli impianti tecnologici
devono essere disciplinati tutti gli interventi, interni ed esterni all’area,
che, caso per caso, si rendono necessari per consentire un efficace funzionamento
dell’area in questione. In particolare per la Protezione Civile è essenziale
che sia prevista e disciplinata la realizzazione, anche per uso temporaneo,
di una elisuperficie le cui caratteristiche tecniche sono indicate nell’allegato
Glossario.
Si sottolinea che a questo proposito è necessario che l’area prescelta abbia
caratteristiche tali da rendere agevole l’atterraggio e il decollo di elicotteri
con particolare considerazione dei venti dominanti;
2. con riferimento alle opere di allestimento
e di arredo:
- l’area deve avere una pavimentazione permeabile
e devono essere previste canalette, pozzetti ed ogni altra opera necessaria
a garantire una corretta regimazione idraulica;
- la delimitazione dell’area deve essere schermata
con siepi sempre verdi costituite da essenze autoctone. All’interno dell’area
devono essere previsti adeguati spazi verdi;
- l’area deve avere un sistema di illuminazione
notturna ed un idoneo sistema antincendio (vedi Glossario);
- l’impianto di smaltimento igienico-sanitario
previsto a servizio dei veicoli autosufficienti, come definito nell’allegato
Glossario, deve essere realizzato come previsto dall’art. 214 del D.P.R. 16
settembre 1996, n. 610, ed il relativo pozzetto di adduzione deve essere autopulente
e carrabile di prima categoria. Inoltre devono essere posizionati idonei contenitori
per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi;
- l’ingresso e l’uscita dell’area deve essere
regolamentato ed avere un dispositivo di controllo;
3. con riferimento alla eventuale necessità di
nuove strutture interne all’area, devono essere disciplinate le seguenti realizzazioni,
che possono essere centralizzate in un unico edificio:
- servizi igienici;
- erogatori d’acqua;
- edicola;
- cabina telefonica;
- punto di informazione turistica.
L’eventuale servizio di piccolo ristoro può essere
esercitato utilizzando strutture ambulanti e comunque non permanenti.
Le norme tecniche di attuazione disciplinano anche gli aspetti gestionali e
di controllo definendo i contenuti essenziali del Regolamento che l’Amministrazione
Comunale potrà definire con atto successivo.
In tale Regolamento saranno, tra l’altro, definiti:
- i periodi con cui si devono alternare le varie funzioni previste, fermo restando
la straordinarietà degli interventi della Protezione Civile;
- le modalità per eseguire la chiusura per la periodica pulitura dell’area (vedi
Glossario);
- il sistema tariffario e le eventuali esenzioni.
Infine, se la gestione dell’area è affidata ai
privati ovvero l’Amministrazione Comunale, dandone esplicita motivazione nella
Delibera consiliare di adozione della Variante urbanistica, esprime la volontà
che l’area non sia pubblica, ma sia di proprietà privata è necessario che le
Norme Tecniche prevedano l’obbligo di stipulare tra l’Amministrazione Comunale
e il gestore e/o il proprietario una convenzione in cui sia definito il rapporto
fra pubblico e privato e siano chiaramente fissate le modalità con cui le funzioni
previste si esplicano, con particolare riferimento alle esigenze della Protezione
Civile. Tra l’altro la suddetta convenzione deve fissare sia il canone annuo
che deve essere corrisposto alla Amministrazione Comunale, nel caso di area
pubblica affidata in gestione a privati, e sia l’equo indennizzo da corrispondere
al gestore e/o al proprietario nel caso di occupazione di urgenza dell’area
per pubblica necessità da parte della Protezione Civile.
Glossario
ACQUE REFLUE CHIARE e LURIDE
provenienti da veicoli dotati di serbatoi di raccolta interni.
Negli anni 80 lo scarico delle acque reflue luride provenienti da veicoli dotati
di serbatoi di raccolta interni creava un problema in quanto, per eliminare
cattivi odori, veniva utilizzato un prodotto a base di aldeide formica (formaldeide).
Si trattava di un composto carbossilico facilmente ossidabile, molto reattivo,
dalle forti capacità battericide, che poteva arrecare danno alle colonie batteriche
presenti nelle vasche dei depuratori o delle fosse biologiche bicamerali, impedendo
la digestione dei liquami e la relativa trasformazione delle sostanze da organiche
ad inorganiche. A partire dal 1988, detto prodotto è tolto dal mercato e, per
eliminare i cattivi odori, vengono utilizzati prodotti detergenti e tensioattivi
che rispondono alle nuove normative (Legge 26.04.1983) poichè aventi biodegradabilità
dei tensioattivi cationici, ionici, non ionici e anfoliti non inferiore al 90%.
ANTINCENDIO
L’impianto idrico ed il posizionamento di contenitori con accessori multifunzionali,
per l'intervento antincendio in Area Attrezzata Multifunzionale, deve essere
progettato da un tecnico inserito nell’elenco Ministero dell’Interno dei professionisti
di cui alla Legge n. 818 del 07 dicembre 1984, recante il nullaosta provvisorio
per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli
articoli 2 e 3 della legge n. 66 del 4 marzo 1982, e norme integrative dell’ordinamento
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Riferimenti
· Supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio
1997.
AREA ATTREZZATA MULTIFUNZIONALE
Area progettata per ospitare ciclicamente attività sociali e commerciali (mercatini
rionali, spettacoli all’aperto, mostre itineranti, luna park, manifestazioni
di partiti politici o associazioni, ecc.. nonché sosta e/o parcheggio per veicoli)
in quanto singolarmente non troverebbero finanziamenti per l'allestimento di
specifiche infrastrutture.
Detta area, essendo dotata di elisuperficie e pozzetto autopulente, può essere
altresì utilizzata dalla Protezione Civile in caso di emergenza.
Riferimenti
· artt. 3, 47, 54 e 185 del Codice della Strada,
· artt 62, 68, 136 e 149 del Regolamento d’Esecuzione del CdS,
· art. 214 del D.P.R. n. 610/96,
· D.P.R. n. 236 del 14 giugno 1989,
· D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996.
Pannelli utili
· Figure II.102 - II.179 - II.377 del Regolamento d’Esecuzione del CdS.
AUTOCARAVAN Veicolo avente una speciale
carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio
di sette persone al massimo, compreso il conducente.
Veicolo dotato di serbatoi interni di raccolta acque reflue chiare e luride.
Riferimenti
· artt 47, 54 e 185 del Codice della Strada,
· D.M. Sanità n. 401 del 20 maggio 1992.
AUTOBUS
Veicolo destinato al trasporto di persone equipaggiato con più di nove posti
compreso quello del conducente. Nella maggior parte degli attuali allestimenti
detti veicoli sono dotati di serbatoi interni di raccolta acque reflue chiare
e luride.
Riferimenti;
artt. 47 e 54 del Codice della Strada.
CARAVAN
Rimorchio avente speciale carrozzeria e attrezzato per essere adibito ad alloggio
esclusivamente a veicolo fermo. Nella maggior parte degli attuali allestimenti
detti rimorchi sono dotati di serbatoi interni di raccolta acque reflue chiare
e luride.
Riferimenti:
artt. 56 e 61 del Codice della Strada.
CIRCHI
Con la legge n. 337/1968 lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri
e dello spettacolo viaggiante e le amministrazioni comunali devono compilare
un elenco di aree comunali disponibili per le installazione dei circhi , delle
attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, aggiornandolo
almeno una volta all’anno.
Consigli tecnici
Allestimento nell’area di una cabina ENEL per l’erogazione di 200 KVA, completa
di connessioni per differenti utilizzi, completa di contatore/i nonché delle
protezioni utili affinché un guasto non si estenda dalla cabina alla popolazione.
CIRCOLAZIONE
La CIRCOLAZIONE è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli
e degli animali sulla strada. Per ARRESTO s'intende l'interruzione della marcia
del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione.
Per FERMATA s'intende la temporanea sospensione della marcia del veicolo con
il conducente presente a bordo per espletare esigenze di brevissima durata.
Per SOSTA s'intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo
ma non superiore alle 48 ore. Per PARCHEGGIO s'intende la sosta a tempo indefinito
o regolamentato dei veicoli.
Per CAMPEGGIO s'intende l'occupazione con suppellettili od altro dello spazio
eccedente l'ingombro proprio del veicolo. Riferimenti: artt. 3, 157, 159 e 185
del Codice della Strada.
Promemoria:
Il Ministero Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la Circolazione e la
Sicurezza Stradale, con lettera Prot. 4567/Divisione Area Tecnica 1/67, datata
05 marzo 1997 e diretta al Sindaco di Riva del Garda ribadisce:
· Riguardo al concetto di strada e circolazione “In via preliminare occorre
osservare che a norma del 1° comma dell’art. 2 del Nuovo Codice della Strada,
per “strada” si intende l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei
pedoni, dei veicoli e degli animali. Per il termine “circolazione” vale la definizione
di cui al punto 9), comma 1 dell’art. 3 del Codice. Ai sensi del Codice, non
è la proprietà l’elemento caratterizzante di una strada in quanto tale, bensì
l’uso pubblico, anche di fatto, dell’area aperta alla circolazione. Per inciso
tale definizione si ritrova anche all’art. 2 del precedente testo unico delle
norme sulla circolazione stradale (DPR 393/59)”.
· Riguardo alle barriere artificiali poste a due metri dal suolo per impedire
l’accesso di alcuni veicoli “ ... occorre chiarire che l’art. 175 del Regolamento
tratta dei dispositivi di segnalazione di ostacoli presenti sulle strade e non
eliminabili. Nel caso di specie gli ostacoli sono stati artificiosamente realizzati
e quindi l’art. 175 non è un riferimento adeguato. Anche in questo caso codesta
Amministrazione non ha correttamente interpretato le norme, neppure quelle previgenti.
Infatti il precedente regolamento di esecuzione (DPR 420/59) prevedeva all’art.
116 le modalità di segnalazione degli ostacoli e all’art. 159 vietava l’impiego
di segnali diversi d quelli prescritti dallo stesso Regolamento. Stesso divieto
è prescritto dall’art. 18 del precedente testo unico delle norme sulla circolazione
stradale. E’ pur vero che le precedenti norme non prevedevano esplicitamente
sanzioni in caso di inosservanza, ma è anche previsto all’art. 234 del vigente
codice che la segnaletica doveva essere adeguata entro il mese di dicembre 1995
e che tale termine è ormai trascorso, con le conseguenze sanzionatorie del Nuovo
Codice. Il fatto che altre amministrazioni abbiano adottato sistemi analoghi
non rende regolare una segnaletica palesemente difforme. ... E in verità le
copie di ordinanze trasmesse da codesta amministrazione, in un arco di tempo
dal 1987 al 1996, non fanno mai riferimento ai portali installati, ma solo in
due casi alla istituzione del divieto di transito per veicoli di altezza superiore
ad 1,90 m in alcune aree. Cosa che di norma viene segnalata con il cartello
stradale di cui alla fig. II.66 del Regolamento. Divieto che peraltro non sembra
particolarmente motivato nel disposto delle ordinanze. Senza considerare che
codesta amministrazione aveva avanzato con nota n. 15547 del 28.6.96 istanza
per l’impiego di portali come dissuasori di sosta e non come segnalatori i ostacolo.
Istanza sulla quale questo Ufficio aveva espresso parere negativo. ... la responsabilità
per il verificarsi di eventuali inconvenienti od incidenti riconducibili alla
presenza dei più volte citati portali ricadrà su codesta amministrazione”.
ELISUPERFICIE
La elisuperficie è costituita da una pavimentazione autobloccante continua con:
· segnaletica diurna rappresentata da lettera H e limite dell'area di approdo
e decollo elicottero di colore bianco;
· segnaletica notturna costituita da sistema portatile comprendente tutti gli
ausili ottici luminosi (alimentati a rete/o da un carrello a pannelli fotovoltaici
e relative batterie) previsti dalle norme di legge;
· manica a vento in posizione tale da soddisfare le condizioni operative;
· eventuale stazione meteorologica automatica.
Tutte le apparecchiature devono anche corrispondere alle norme previste per
gli elicotteri dalla Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale (I.C.A.O.).
Riferimenti
· D.M. 10.03.1988 Ministero dei Trasporti, Gazzetta Ufficiale del 01.09.1988.
IMPIANTO DI SMALTIMENTO IGIENICO-SANITARIO
L’impianto di smaltimento igienico-sanitario è costituito da due pozzetti autopulenti,
carrabili per carichi di prima categoria, destinati ad accogliere ecologicamente
le acque reflue chiare e luride scaricate da veicoli o rimorchi dotati di serbatoi
interni di raccolta.
Detti pozzetti devono essere:
· “autopulenti” poichè dotati di una corona di sciacquo interna che evita l'installazione
di tubazione esterna, consentendo l’utilizzo di una quantità determinata d'acqua
per lo sciacquo;
· “carrabili per carichi di prima categoria” poichè costruiti per sostenere
in sicurezza l’eventuale passaggio delle ruote di autobus in manovra.
Riferimenti
· art. 185 del Codice della Strada,
· art. 136 del Regolamento d’Esecuzione del C.d.S,
· art. 214 del D.P.R. n. 610/96,
· Capitolo XIII, art. 68, punto 5, del Piano Regolatore Generale 1993 Comune
di Firenze.
PROTEZIONE CIVILE
La Regione partecipa all'attuazione delle attività di protezione civile.
Riferimenti
· Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile
· Legge n. 225 del 24 febbraio 1992,
· Circolare prot. 3089/065/Emer del 10.07.1995 Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento Protezione Civile, Servizio Gestione Emergenze.
PULIZIA AREA
Divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli in sosta, per manutenzione
e pulizia area e relativo arredo emanato dall'ente proprietario dell'area.
Detta disposizione, oltre alla corretta manutenzione
dell'area, impedisce che l'area si trasformi in deposito veicoli oppure in campo
sosta nomadi.
Riferimenti
· artt. 157 e 159 del Codice della Strada,
· artt. 62, 68, 77, 79, 81, 82, 115, 117, 120,
136, 137, 149 e 159 del Regolamento d’Esecuzione del CdS. Pannelli utili
· Modelli II 6/m e II 8/a del Regolamento d’Esecuzione
del CdS.
REALIZZAZIONE
Per la realizzazione della Area Attrezzata Multifunzionale la ditta appaltatrice
dovrà essere a norma con la vigente legislazione in merito alle opere pubbliche.
PROGETTAZIONE
I requisiti che il professionista incaricato per la progettazione della Area
Attrezzata Multifunzionale deve possedere: · abilitazione alla libera professione
con iscrizione agli albi professionali,
· inserimento nell’elenco Ministero dell’Interno dei professionisti, Legge n.
818 del 07 12. 1984,
· comprovata esperienza nel campo della progettazione delle Aree Attrezzate
Multifunzionali con curriculum contenente l'elenco delle opere progettate e/o
realizzate.
La progettazione deve essere conforme a quanto previsto dalle seguenti normative:
· Ministero degli Interni, Circolare n. 16 del 15.02.1951,
· D.P.R. n. 547 del 27.04.1955,
· D.P.R. n. 303 del 19.03.1956,
· Legge n. 818 del 07.12.1984,
· D.M. 25.03.1985,
· D.M. 01.02.1986,
· D.P.R. n. 236 del 14.06.1989,
· Legge n. 626 del 19.09.1994,
· D.M. n. 758 del 19.12.1994,
· D.P.R. n. 503 del 24.07.1996.
STALLO DI SOSTA
L’Area Attrezzata Multifunzionale, per la molteplicità delle funzioni, necessita
d’accorgimenti tecnici tesi a prevenire incendi/infortuni per la sosta e/o parcheggio
di veicoli. Importante per conseguire detto obbiettivo è il rispetto delle normative
inerente l’allestimento degli stalli di sosta. Per quanto detto è opportuno
ricordare in sintesi quanto segue.
La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento
sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm. formanti un rettangolo,
oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l’inizio, la fine
e la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo.
La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce è obbligatoria ovunque
gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all’asse
della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90° rispetto
all’asse della corsia adiacenti agli stalli) mentre è consigliata quando gli
stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all’asse della corsia
adiacenti agli stalli).
Per ottimizzare il numero degli stalli di sosta è opportuno allestire stalli
di sosta per veicoli di dimensioni diverse, a partire dalla dimensione 230x450
cm come ricordate alle fig. II.444 e II.444a del Regolamento d’Esecuzione del
Codice della Strada. I segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali
antisdrucciolevoli, mantenuti sempre efficienti e quando non più rispondenti
allo scopo per il quale sono stati eseguiti devono essere rimossi e/o sverniciati,
con idonee tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del
tempo confusione con altri segnali. Le superfici dalle quali è stata rimossa
la segnaletica non devono scostarsi sostanzialmente, per quanto riguarda la
loro rugosità, tonalità cromatica e caratteristiche di riflessione, dalla superficie
stradale circostante.
Nell’area parcheggio devono essere previsti stalli di sosta riservati gratuitamente
ai veicoli al servizio di persone disabili (opportunamente segnalati, ubicati
in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso), nella misura
di 1 ogni 50 stalli o frazione.
Riferimenti· art. 40 del Codice della Strada,
· artt. 137 e 149 del Regolamento d’Esecuzione del CdS,
· D.P.R. n. 236 del 14 giugno 1989,
· D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996.
Pannelli utili
· fig. II.444 - II.444/a - II.444/b - II.444/c del Regolamento d’Esecuzione
del CdS.
Deliberazione 5/5/97, n. 495 della GIUNTA
REGIONALE TOSCANA
Turismo Itinerante
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