LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1990, N. 39
Provvidenze per favorire il turismo montano.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.____Ai fini di valorizzare e potenziare l'offerta turistica della montagna
calabrese, la Regione, nel rispetto dell'assetto e delle vocazioni territoriali,
concede, purchè ubicati ad oltre 1000 (mille) metri sul livello del
mare, provvidenze a favore di strutture ricettive, impianti ricreativi, infrastrutture
mirate all'uso del tempo libero ed alla pratica turistica.
Art. 2
1.____Beneficiari delle provvidenze di legge sono:
a) gli Enti pubblici e privati;
b) gli imprenditori in genere e chiunque eserciti attività di interesse
turistico.
Art. 3
1.____Possono essere concesse, nelle misure ed alle condizioni indicate nei
successivi artt., le provvidenze della presen te legge per la realizzazione
di opere di costruzione, completamento, trasformazione, ampliamento, ristrutturazione,
ammodernamento,arredamento e rinnovo dell'arredamento di:
a) strutture ricettive di cui alla leg ge regionale n. 26 del 3 maggio 1985,
alla legge regionale n. 28 dell'11 luglio 1986 ed all'art. 6 della legge 17
maggio 1983 n. 217 con esclusione degli esercizi di affittacamere, case ed
appartamenti per vacanza;
b) impianti congressuali;
c) impianti sportivo-ricreativi comple mentari o di supporto alle attrezzature
ricettive;
d) aziende della ristorazione;
e) sale da ballo e discoteche;
f) infrastrutture mirate all'uso del tempo libero ed alla pratica turistica.
Art. 4
1.____Le provvidenze di cui alla presente legge sono costituite da contributi
in conto capitale nella misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile.
2.____Le provvidenze di cui al comma precedente non sono cumulabili con le
altre provvidenze disposte, allo stesso titolo e per le stesse opere, dalla
Regione dallo Stato o da altri Enti pubblici.
Art. 5
1.____Per la valutazione della spesa riconosciuta ammissibile l'ufficio terrà
conto del prezziario del Genio Civile e, per le strutture ricettive anche
della classifica richiesta.
Art. 6
1.____L'erogazione dei contributi in conto capitale di cui al precedente art.
4 può avvenire per stati di avanzamento da erogarsi: il 50% a titolo
di anticipo, in uno con il provvedimento di concessione, il restante 50% sarà
corrisposto sulla base dell'importo consuntivo dei lavori o degli arredi effettuati.
2.____La somma erogata a titolo di anticipo verrà recuperata a termine
di legge qualora i lavori non vengano ultimati nel termine stabilito nel suddetto
prov vedimento di concessione, tranne proroga da concedersi per una sola volta
e per un periodo massimo di anni uno.
Art. 7
(Procedure)
1.____Le domande di contributo debbono essere indirizzate e presentate alla
Regione Calabria Assessorato al Turismo e de vono essere corredate dai seguenti
docu menti:
a) progetto di massima;
b) preventivo sommario di spese;
c) piano economico finanziario;
d) certificato del Comune con il quale si attesta la compatibilità dell'iniziativa
con i programmi urbanistici.
2.____Nel caso di richiesta di provvidenze per l'arredamento o il rinnovo
dell'arredamento le domande devono essere corredate:
a) elencazione della qualità e quantità degli arredi;
b) preventivi di spesa con indicazione dei prezzi unitari e complessivi di
cia scuna voce;
c) planimetria interna degli ambienti da cui risulti la sistemazione dei singoli
arredi.
3.____La Giunta regionale su proposta dello Assessorato al Turismo trimestralmente
delibera e sottopone all'esame della competente commissione consiliare il
piano di ripartizione delle provvidenze
4.____La commissione consiliare competente deve entro 30 giorni dal momento
della ricezione del piano di ripartizione esprimere il proprio parere sul
piano, trascorso tale termine il parere della commissione si dà per
acquisito.
5.____Acquisito il parere della commissione o trascorso il termine di cui
al comma precedente il Presidente della Giunta regionale emette i relativi
decreti di concessione nei quali oltre all'importo dei finanziamenti concessi
sono stabili te le modalità di erogazione e fissati i termini di ultimazione
dei lavori, nonchè i termini entro i quali dovrà essere presentata
la seguente documentazione:
a) progetto esecutivo dell'opera ove richiesto;
b) concessione edilizia ove richiesta;
c) nulla osta necessari ove esistono vincoli sul territorio;
d) conto economico di previsione ad iniziative realizzate ed a regime;
e) ogni altro atto richiesto, caso per caso, per completare la documentazione
ivi compreso computo metrico se necessario ed atti amministrativi eventualmente
occorrenti per l'esercizio dell'atti vità.
6.____Nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato parzialmente le opere
ammesse a contributo - entro i termini stabi liti dal decreto di concessione
- garan tendo comunque la funzionalitàdelle strutture turistico ricettive,
il contributo stesso può essere concesso ridotto parzialmente alle opere
eseguite.
7.____L'adeguamento della riduzione del con tributo avverrà previo accertamento
da parte del competente Assessorato al Turismo e con delibera della Giunta
regionale.
Art. 8
(Vincolo di destinazione)
1.____Gli immobili oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono
vincolati dalla destinazione indicata nel decreto di concessione per un periodo
di 15 anni a partire dalla data del decreto stesso.
2.____Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione a cura e spese
del beneficiario presso l'ufficio dei registri immobiliari.
3.____Le disposizioni di cui al I e II comma del presente art. non si applicano
nel caso di contributi per l'arredamento e rinnovo dell'arredamento.
4.____Allorchè i beneficiari dei contributi previsti dalla presente
legge siano enti pubblici, che operano senza scopo di lucro a fini sociali,
è sufficiente ai fini del vincolo di destinazione, l'obbligo espresso
in tal senso nella domanda di concessione del contributo.
5.____Quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza
della destinazione, la Giunta regionale di chiara la decadenza del contributo
e au torizza la cancellazione del vincolo, previo recupero delle somme erogate
proporzionalmente ridotte del 10% per ogni anno di destinazione effettiva
dal l'uso per cui il contributo è stato concesso.
Art. 9
(Revoca)
1.____La concessione del contributo può essere revocata:
a) quando l'opera o l'iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto
o al programma indicato nel relativo decreto;
b) quando vengono accertate irregolari tà nella contabilizzazione della
spesa;
c) quando, prima che siano trascorsi 15 anni dalla data di concessione del
contributo, venga mutata la destinazione del bene o vengono ad esse apportate
modifiche di struttura, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
2.____A tal fine la Giunta regionale, può disporre accertamenti mediante
sopralluoghi e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
3.____La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Giunta
regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, e l'Amministrazione
regionale provvede al recupero delle somme erogate.
Art. 10
(Norma finanziaria)
1.____All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5 miliardi
per l'anno 1990, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi
degli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità
finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione
del bilancio della Regione e con l'appo sita legge finanziaria che l'accompagna
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, 5 maggio 1990
Rosario Olivo